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È inesistente la notifica PEC non iscritta nei pubblici registri

05 Settembre 2022 |
Federica Maria Bucci
Secondo una giurisprudenza di merito che si sta consolidando, la notifica via PEC degli atti della riscossione è inesistente se l'indirizzo del mittente non è presente nei pubblici registri. Tale inesistenza potrebbe avere effetti anche sulla prescrizione della pretesa impositiva.

Fonte: QuotidianoPiù

Notifiche via PEC degli atti della riscossione

Da quando il D.Lgs. 159/2015 ha modificato l'art. 26 DPR 602/73 introducendo la facoltà di effettuare notifiche “all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”, lo strumento della PEC viene regolarmente utilizzato dall'Agenzia delle Entrate-riscossione per portare i propri atti a conoscenza di imprese e professionisti iscritti in albi.

La notifica a mezzo PEC, infatti, riduce i costi del procedimento notificatorio e lo semplifica e velocizza: esso si perfeziona con la restituzione della “ricevuta di consegna” nella casella di posta elettronica del mittente, senza la necessità di svolgere ulteriori attività.

Tuttavia, la notifica via PEC si configura solo quando il procedimento viene svolto secondo lo schema tipico previsto dalla legge che, nel caso di atti amministrativi, è funzionalmente collegato alla tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e al rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Questo fa sì che la forma diventi sostanza. Pertanto, la carenza di anche uno solo degli elementi costitutivi essenziali previsti della fattispecie legale comporta che la notifica non sia semplicemente nulla, ma addirittura inesistente, con impossibilità di qualsivoglia sanatoria (cfr. Cass. S.U. 20 luglio 2016 n. 14916). Tra questi elementi essenziali rientra l'invio dell'atto da parte di un soggetto qualificato (cfr. Cass. 2 ottobre 2018 n. 23903).

I nesistenza delle notifiche via PEC provenienti da indirizzi non censiti in pubblici registri: la giurisprudenza di merito

Partendo da questi assunti, una parte della recente giurisprudenza di merito(cfr. tra le più recenti, CTP Campania 10 marzo 2022 n. 3120, CTR Lazio 28 febbraio 2022 n. 915, CTP Latina 7 giugno 2022 n. 655) sta mettendo in discussione la validità delle notifiche via PEC disposte dall'Agenzia delle Entrate-riscossione. Essa ritiene che il procedimento seguito non sia sussumibile nello schema tipico previsto dalla legge, cui deriva la radicale inesistenza della notifica, in quanto gli indirizzi PEC del mittente non risultano censiti in pubblici registri.

Tale conclusione muove da una attenta (e condivisibile) analisi della normativa in materia di notifiche telematiche degli atti tributari.

Per effettuare validamente una notifica telematica, l'art. 3-bis L. 53/94 in materia di notifiche in proprio degli avvocati richiede che gli indirizzi PEC del destinatario e del mittente risultino presenti in un pubblico registro. Solo così può essere garantita la provenienza dell'atto da un soggetto qualificato, minimizzando i rischi di ricevere messaggi indesiderati, truffe, spam o virus informatici.

Il legislatore ha chiarito che i pubblici registri nei quali devono essere presenti le PEC di mittente e destinatario sono solo quelli di cui all'art. 16-ter DL 179/2012, ossia:

  • INIPEC;
  • Registro PP.AA. (o indice IPA esclusivamente per le notifiche nei confronti di pubbliche amministrazioni non presenti nel Registro PP.AA.);
  • Reginde.

Pertanto, la notifica proveniente da un indirizzo PEC non censito in tali registri è inesistente, perché non risponde in alcun modo allo schema notificatorio tipico e quindi non può qualificarsi come tale (cfr. tra molte, Cass. 27 giugno 2019 n. 17346).

Come già detto, l'art. 26 DPR 602/73 prevede che gli atti della riscossione possano essere notificati tramite PEC al destinatario titolare di posta elettronica certificata iscritta in pubblici registri. Nulla viene invece specificato in merito alla necessità che anche l'indirizzo PEC del mittente debba essere incluso in uno di questi elenchi.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza di merito (cfr. oltre alle pronunce già citate si vedano anche, CTR Toscana 2 novembre 2021 n. 1225 e CTP Roma 6 ottobre 2021 n. 11779), questa conclusione può comunque desumersi dalla lettura coordinata delle disposizioni sulla notifica degli atti tributari: esse, rinviando espressamente alle disposizioni del c.p.c., rimandano anche all'art. 3-bis L. 53/94. Inoltre, elemento costitutivo essenziale per la sussumibilità del procedimento notificatorio concreto nello schema tipizzato dalla legge è la qualifica del soggetto notificatore (cfr. Cass. S.U. 20 luglio 2016 n. 14916) ed essa, in caso di notifiche telematiche, che può essere accertata solo se l'indirizzo PEC del mittente è presente in un pubblico registro.

Attualmente, gli indirizzi di posta elettronica certificata riferibili all'Agenzia delle Entrate-riscossione inseriti in pubblici registri sono solo due:

  • protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it , presente nell'indice IPA;
  • pct@pec.agenziariscossione.gov.it , presente nel registro PP.AA.

Di conseguenza, secondo questo filone giurisprudenziale che si sta consolidando, le notifiche degli atti della riscossione provenienti da PEC diverse rispetto a quelle sopra riportate saranno inesistenti.

Effetti dell'inesistenza della notifica sull'atto.

Ma l'inesistenza della notifica via PEC è sufficiente per comportare la nullità del relativo atto?

La giurisprudenza ritiene che il procedimento notificatorio degli atti tributari sia solo una condizione integrativa della loro efficacia (cfr. Cass. 23 giugno 2021 n. 18047). In linea di massima, questo comporta che se l'atto è conosciuto dal contribuente entro il termine di decadenza dell'azione accentratrice, esso non potrà essere annullato in caso di vizio di notifica.

Tuttavia, a parere di chi scrive, questo assunto va declinato diversamente a seconda che la notifica sia inesistente o affetta da vizi di altra natura, soprattutto ai fini della prescrizione della pretesa contenuta nell'atto notificato. Infatti, quando il legislatore per rendere efficace un atto recettizio richiede che sia seguito un procedimento notificatorio fidefacente, significa che inteso collegare gli effetti dell'atto solo alla sua conoscenza legale. Pertanto, in caso di notifica inesistente, l'eventuale conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario non potrà essere invocata ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione della pretesa. E quanto sopra varrà, ovviamente, anche per gli atti tributari, inclusi quelli che l'Agenzia delle Entrate-riscossione ha notificato tramite PEC non iscritte in pubblici registri.

Conclusioni

Come dimostrano le recenti sentenze di merito, sta emergendo un importante filone giurisprudenziale che nega l'esistenza della notifica degli atti della riscossione trasmessi da indirizzi PEC non iscritti in pubblici registri.

La posizione è sicuramente condivisibile, perché valorizza l'importanza di conformarsi al procedimento notificatorio tipizzato dalla legge e il ruolo fidefacente che solo l'istituto della notifica può garantire, così privilegiando la necessaria legalità dell'azione amministrativa alle esigenze di cautela fiscale.

Attendiamo fiduciosi di vedere se tale interpretazione sarà confermata anche dalla Suprema Corte.