Criteri per la nomina dei commissari liquidatori di società cooperative23 Settembre 2022
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Fonte: Quotidiano+
I professionisti che intendono essere nominati quali commissari o liquidatori, a seguito di provvedimenti emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico di liquidazione coatta amministrativa (art. 2545 terdecies c.c.), di scioglimento per atto dell'autorità (art. 2545 septiesdecies c.c.), di gestione commissariale (art. 2545 sexiesdecies c.c.) o di sostituzione dei liquidatori (art. 2545 octiesdecies c.c.), devono iscriversi in una apposita Banca Dati. La selezione dei professionisti interessati a ricoprire il ruolo di commissario avverrà attraverso una selezione automatizzata sulla base di criteri già individuati con provvedimento del Direttore Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società del 1° agosto 2022.
La Banca Dati dei professionisti Per essere inseriti nella Banca Dati i professionisti devono essere:
La permanenza nella banca dati deve essere confermata ogni anno dal professionista, oltre all'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati al momento dell'iscrizione. In caso di mancato aggiornamento allo scadere dell'anno il Ministero prende atto della mancata volontà di ricoprire l'incarico di commissario o liquidatore e cancella il nominativo dalla banca dati. Per iscriversi o permanere nella banca dati il professionista non si deve trovare nelle seguenti condizioni:
Condanne penali, anche in primo grado o pendenza di procedimenti penali per:
Il Ministero ha stabilito i criteri per la designazione dei professionisti a cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, commissario di governo o liquidatore di enti cooperativi. La selezione, innanzitutto, avviene sulla base della complessità della procedura, determinata in base alle dimensioni della cooperativa riscontrabili dall'attivo e dalla data dell'ultimo bilancio. Se il commissario ha già espletato incarichi si terrà anche conto dell'efficacia delle sue azioni, desumibili dalla correttezza e completezza dell'invio delle relazioni semestrali, nonché la chiarezza, compiutezza ed appropriatezza delle istanze presentate al Ministero per l'ottenimento delle autorizzazioni allo svolgimento di specifiche attività, nonché la diligenza nel seguire le indicazioni operative in partite dall'Autorità di Vigilanza. Si evidenzia che le relazioni semestrali sono sia quelle indicate dall'art. 306 CCI e dell'insolvenza ovvero art. 205 L.Fall per le procedure di liquidazione coatta amministrativa o scioglimento per atto dell'autorità antecedenti al 15 luglio 2022 sia quelle che devono essere predisposte dal commissario di Governo e dal liquidatore per aggiornare l'autorità sulla situazione riscontrata nella cooperativa e sulle attività svolte.
Ulteriore criterio per la selezione dei professionisti è quello della corretta tempistica nella gestione della procedura. La durata dell'incarico assegnata dal Ministero è, infatti, di massimo tre anni eventualmente soggetta a rinnovo in relazione a:
Il Ministero attribuisce gli incarichi basandosi sul principio della rotazione al fine di evitare concentrare un numero eccessivo di nomine sul medesimo professionista; in funzione del contenimento delle spese per la procedura, infine, i commissari verranno scelti sulla base del domicilio professionale in relazione a tre macro aree (nord, centro e sud).
Nomina dei commissari L'istruttoria per la nomina del commissario è effettuata dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società che trasmette al ministro il nominativo del professionista designato. La selezione che dovrà essere rispettosa dei criteri sopra indicati avverrà nel seguente modo:
Il professionista designato è tenuto ad accettare la carica entro i 3 giorni lavorativi successivi alla comunicazione da parte del Ministero e trasmettere le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella banca dati e all'assenza di cause di incompatibilità inconferibilità e conflitto d'interessi.
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