IAS 12 "Imposte differite": l'amendment su leasing e smantellamento03 Ottobre 2022
|
Fonte: QuotidianoPiù L'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato, il 7 maggio 2021, un amendment al principio contabile internazionale IAS 12 dal titolo Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola operazione che precisa in che modo le imprese devono contabilizzare le imposte differite su operazioni quali leasing e obbligazioni di smantellamento e mira a ridurre la diversità nell'iscrizione in bilancio di attività e passività fiscali differite su leasing e obbligazioni di smantellamento in modo da migliorare la comparabilità dei bilanci. La Commissione Europea ha recepito il suddetto amendment con il Reg. (UE) 2022/1392. Le imprese applicano le modifiche contenute nell'amendment al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2023 o successivamente. Differenze temporanee imponibili Una passività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee imponibili salvo che tale passività derivi da:
Rilevazione iniziale di attività o passività Al momento della rilevazione iniziale di un'attività o di una passività può emergere una differenza temporanea, per esempio nel caso in cui parte o tutto il costo di un'attività non sarà fiscalmente deducibile. Il criterio di contabilizzazione di tali differenze temporanee dipende dalla natura dell'operazione che ha comportato la rilevazione iniziale dell'attività o della passività:
Un'operazione che non è una aggregazione aziendale può comportare la rilevazione iniziale di un'attività e di una passività e, al momento dell'operazione, non influenzare né l'utile contabile né il reddito imponibile. Ad esempio, alla data di inizio del leasing il locatario solitamente rileva una passività del leasing e il corrispondente importo come parte del costo di un'attività consistente nel diritto di utilizzo. A seconda della normativa fiscale applicabile, in tale operazione possono emergere differenze temporanee imponibili e deducibili uguali al momento della rilevazione iniziale dell'attività e della passività. L'esenzione sopra menzionata (par. 15 e 24 dello IAS 12) non si applica a tali differenze temporanee e l'entità rileva qualsiasi passività e attività fiscale differita che ne deriva. Differenze temporanee deducibili Un'attività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee deducibili se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, salvo che l'attività fiscale differita derivi dalla rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che:
Data di entrata in vigore L'entità deve applicare le modifiche contenute nell'amendment Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola operazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare l'amendment alle operazioni effettuate all'inizio o dopo l'inizio del primo esercizio comparativo presentato. L'entità poi, deve anche, all'inizio del primo esercizio comparativo presentato:
|