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IAS 12 "Imposte differite": l'amendment su leasing e smantellamento

03 Ottobre 2022 |
La Redazione
La Commissione Europea recepisce la modifica allo IAS 12 riguardante le imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola operazione: è migliorata in tal modo la comparabilità dei bilanci per quanto riguarda le operazioni di leasing e le obbligazioni di smantellamento.

Fonte: QuotidianoPiù

L'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato, il 7 maggio 2021, un amendment al principio contabile internazionale IAS 12 dal titolo Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola operazione che precisa in che modo le imprese devono contabilizzare le imposte differite su operazioni quali leasing e obbligazioni di smantellamento e mira a ridurre la diversità nell'iscrizione in bilancio di attività e passività fiscali differite su leasing e obbligazioni di smantellamento in modo da migliorare la comparabilità dei bilanci. La Commissione Europea ha recepito il suddetto amendment con il Reg. (UE) 2022/1392.

Le imprese applicano le modifiche contenute nell'amendment al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2023 o successivamente.

Differenze temporanee imponibili

Una passività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee imponibili salvo che tale passività derivi da:

  • la rilevazione iniziale dell'avviamento; o
  • la rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che (i) non rappresenta una aggregazione aziendale, (ii) al momento dell'operazione non influenza né l'utile contabile né il reddito imponibile (perdita fiscale), (iii) al momento dell'operazione non dà luogo a differenze temporanee imponibili e deducibili uguali.

Rilevazione iniziale di attività o passività

Al momento della rilevazione iniziale di un'attività o di una passività può emergere una differenza temporanea, per esempio nel caso in cui parte o tutto il costo di un'attività non sarà fiscalmente deducibile. Il criterio di contabilizzazione di tali differenze temporanee dipende dalla natura dell'operazione che ha comportato la rilevazione iniziale dell'attività o della passività:

  • in una aggregazione aziendale, l'entità rileva qualsiasi passività o attività fiscale differita e ciò incide sul valore dell'avviamento o dell'utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli che la stessa rileva;
  • se l'operazione influenza l'utile contabile o il reddito imponibile, o dà luogo a differenze temporanee imponibili e deducibili uguali, l'entità rileva qualsiasi passività o attività fiscale differita e rileva nell'utile (perdita) d'esercizio l'onere fiscale o il provento fiscale differito che ne derivano;
  • se l'operazione non è una aggregazione aziendale, non influenza né l'utile contabile né il reddito imponibile e non dà luogo a differenze temporanee imponibili e deducibili uguali, l'entità, in assenza delle esenzioni sopra menzionate (par. 15 e 24 dello IAS 12), rileverebbe la passività o l'attività fiscale differita che ne deriva e rettificherebbe del medesimo importo il valore contabile dell'attività o della passività. Tali rettifiche renderebbero meno trasparente il bilancio. Di conseguenza, non è consentito all'entità di rilevare la derivante passività o attività fiscale differita, né in sede di rilevazione iniziale né successivamente. Inoltre, l'entità, man mano che il bene è ammortizzato, non contabilizza le successive variazioni di valore della passività o attività fiscale differita non rilevata.

Un'operazione che non è una aggregazione aziendale può comportare la rilevazione iniziale di un'attività e di una passività e, al momento dell'operazione, non influenzare né l'utile contabile né il reddito imponibile. Ad esempio, alla data di inizio del leasing il locatario solitamente rileva una passività del leasing e il corrispondente importo come parte del costo di un'attività consistente nel diritto di utilizzo. A seconda della normativa fiscale applicabile, in tale operazione possono emergere differenze temporanee imponibili e deducibili uguali al momento della rilevazione iniziale dell'attività e della passività. L'esenzione sopra menzionata (par. 15 e 24 dello IAS 12) non si applica a tali differenze temporanee e l'entità rileva qualsiasi passività e attività fiscale differita che ne deriva.

Differenze temporanee deducibili

Un'attività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee deducibili se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, salvo che l'attività fiscale differita derivi dalla rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che:

  • non rappresenta una aggregazione aziendale;
  • al momento dell'operazione non influenza né l'utile contabile né il reddito imponibile (perdita fiscale);
  • al momento dell'operazione non dà luogo a differenze temporanee imponibili e deducibili uguali.

Data di entrata in vigore

L'entità deve applicare le modifiche contenute nell'amendment Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola operazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

L'entità deve applicare l'amendment alle operazioni effettuate all'inizio o dopo l'inizio del primo esercizio comparativo presentato.

L'entità poi, deve anche, all'inizio del primo esercizio comparativo presentato:

  • rilevare l'attività fiscale differita, se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, e la passività fiscale differita per tutte le differenze temporanee deducibili e imponibili associate a (i) attività consistenti nel diritto di utilizzo e passività del leasing e (ii) smantellamenti, ripristini e passività similari e i corrispondenti importi rilevati come parte del costo della relativa attività; e
  • rilevare l'effetto cumulativo dell'applicazione iniziale delle modifiche come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o, a seconda del caso, di altra componente del patrimonio netto) a tale data.