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Lettere di compliance aiuti de minimis e dichiarazione integrativa IRAP

14 Novembre 2022 |
Marco Cramarossa
Con il provvedimento n. 389471, l'Agenzia delle Entrate illustra le modalità con le quali sono messe a disposizione le informazioni per l'adempimento spontaneo nei casi in cui, relativamente al periodo d'imposta 2018, i soggetti beneficiari di aiuti de minimis abbiano superato il massimale concesso per il triennio di riferimento (c.d. rolling basis).

Fonte: QuotidianoPiù

Mancata registrazione degli Aiuti di stato e in regime de minimis nei registri RNA

L'Agenzia delle Entrate, con il Provv. AE 18 ottobre 2022 n. 389471, ha illustrato le modalità con le quali la stessa mette a disposizione del contribuente le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2018, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

Come noto, l'Agenzia delle Entrate gestisce i cosiddetti aiuti fiscaliautomatici” e “semi-automatici” di cui all'art. 10 DM 31 maggio 2017 n. 115, provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri (RNA, SIAN e SIPA) sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell'apposita sezione “aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali. Gli aiuti fiscali in parola si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall'Agenzia delle Entrate nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario. Per tali tipologie di aiuti sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione di soggetto concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva alla concessione dell'aiuto individuale. Pertanto, gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell'aiuto individuale sono assolti dall'Agenzia delle Entrate in un momento successivo rispetto alla fruizione dell'aiuto.

Ciò posto, l'Amministrazione finanziaria rende disponibili le informazioni necessarie al contribuente, in modo da fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l'anomalia rilevata. Operativamente, la stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili dall'interessato all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale” nella sezione “L'Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all'invito alla compliance”.

A molti beneficiari dei suddetti aiuti sono state così recapitate al proprio domicilio digitale - attività, peraltro, ancora in corso - comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo, con le diverse indicazioni funzionali alla risoluzione dei potenziali errori eventualmente commessi in sede di compilazione. Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC), istituito presso il MISE, l'invio è effettuato per posta ordinaria.

Nel dettaglio, le casistiche individuate dal richiamato provvedimento distinguono la mancata iscrizione degli aiuti individuali in base a:

  • errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa”, “Tipologia costi” del prospetto aiuti di Stato: in questo caso il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. A seguito dell'avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis saranno iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati;
  • errori di compilazione diversi dai precedenti: in tal caso il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l'aiuto di Stato e l'aiuto in regime de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

In entrambe le ipotesi sono dovute le relative sanzioni, con il beneficio della riduzione di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/97, in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti.

A parere di chi scrive, rientra pienamente nella regolarizzazione spontanea anche l'ipotesi, niente affatto infrequente, di utilizzo sino al 31 dicembre 2018 della cosiddetta deduzione forfettaria “potenziata” in ambito IRAP per dipendenti a tempo indeterminato. Deduzione attratta al regime degli aiuti di Stato e concorrente al massimale de minimis (€ 200 mila come limite ordinario) per ciascun triennio mobile di riferimento (c.d. rolling basis).

Sul punto, mette conto ricordare che la Legge di Bilancio 2019 (art. 1 c. 1085 lett. a) L. 145/2018) ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2019, la deduzione forfetaria “potenziata” per dipendenti a tempo indeterminato prevista dall'art. 11 c. 1 n. 3) lett. a) D.Lgs. 446/97. Il richiamato articolo, prima della novella legislativa, prevedeva la deduzione di un importo fino a € 15.000, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a € 21.000 per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni. Inoltre, la norma specificava che tale deduzione, alternativa a quella contemplata dall'art. 11 c. 1 n. 2) Legge IRAP, potesse essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui all'originario Reg. UE 69/2001. La soppressione è risultata, peraltro, priva di effetti pratici, atteso che il costo del personale dipendente a tempo indeterminato risulta (a partire dal 2019) comunque deducibile analiticamente, secondo quanto previsto dall'art. 11 c. 4-octies D.Lgs. 446/97. La conferma di tale modifica (quasi esclusivamente) formale proviene dalla stessa Relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2019, nel cui ambito è stato precisato che si è trattato di “un intervento di coordinamento”, cui non sono stati ascritti effetti di natura finanziaria.

Le modifiche compilative del modello IRAP

Ciò che è cambiato, a partire dal periodo d'imposta 2019, è l'aspetto compilativo del Modello IRAP. Infatti, negli anni di vigenza della norma, sorgeva la necessità di compilare una specifica sezione del modello IRAP, al fine di quantificare l'effettiva agevolazione rapportata alla deduzione forfettaria eventualmente indicata nella colonna 2 del rigo IS2, come parte dell'importo indicato nella adiacente colonna 3. In particolare, si trattava del rigo IS201 della sezione XVIII (rubricata “Aiuti di Stato”), nel quale andavano riportati - secondo le istruzioni ministeriali - gli Aiuti de minimis (codice 354 per la deduzione forfetaria per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni del Sud Italia), nonché del rigo IS202 in cui indicare i codici fiscali delle imprese che concorrevano con il soggetto beneficiario a formare una “impresa unica”, secondo la definizione fornita dall'art. 2 c. 2 Reg. UE 1407/2013. Il beneficio de minimis veniva quantificato moltiplicando l'aliquota IRAP di competenza per l'importo indicato nel rigo IS2 colonna 2.

Peraltro, le istruzioni alla sezione XVIII del modello IRAP 2020 hanno espressamente specificato, proprio al fine di non confondere la deduzione forfettaria “base” con quella “potenziata” (abrogata), che nel rigo IS201 non andava più riportata la deduzione forfetaria per lavoro dipendente individuata nel rigo IS2 del quadro IS, in quanto tale misura, pur essendo di natura fiscale automatica, non presenta profili di selettività ma ha una portata applicativa generale e, pertanto, non costituisce un aiuto di Stato da registrare nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Preme evidenziare che la concorrenza dell'abrogata deduzione all'ammontare dei benefici soggetti al monitoraggio de minimis ha indotto molto spesso alla rinuncia della stessa, con utilizzo, in sostituzione, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 D.Lgs. 446/97, della deduzione riferita alla differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei c. 1 lett. a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del ridetto decreto legislativo.

Pertanto, nel caso di splafanomento del massimale de minimis in ciascun triennio di riferimento, specie per coloro che dovessero aver già ricevuto le lettere di compliance di cui in premessa, si ritiene, in relazione alle annualità per cui risulta possibile presentare una dichiarazione integrativa, che si possa provvedere alla rettifica dei righi IS2 e IS201 (ove alimentati nelle dichiarazioni originarie), secondo le indicazioni appena sopra riportate e implicitamente sdoganate dalla stessa relazione tecnica. La rielaborazione del Quadro IS del Modello IRAP 2019 (anno d'imposta 2018) consente, ove non si sia già operato in tal senso, di scaricare il plafond di € 200 mila del triennio di riferimento dagli importi alimentati dalla deduzione “potenziata”, quanto meno in tutti i casi in cui si riesca ad ottenere il medesimo effetto quantitativo (cioè a parità di deduzioni complessive) incrementando il costo residuo del personale (rigo IS7).

Ad ogni modo, anche nel caso vi fossero delle differenze a sfavore nell'importo del totale delle deduzioni (rigo IS10), previa valutazione della convenienza, sarà possibile regolarizzare la propria posizione inviando una dichiarazione integrativa e versando l'IRAP dovuta avvalendosi del ravvedimento operoso. Una possibilità che si ritiene, generalmente, meno onerosa rispetto alla restituzione del beneficio eccedente il massimale de minimis. Restituzione che, per inciso, dovrebbe riguardare l'intero importo che ha causato lo splafonamento e non solo la parte eccedente rispetto al massimale del triennio di riferimento.