Pensionati con altri redditi: dichiarazione entro il 30 novembre15 Novembre 2022
|
Fonte: Quotidianopiù
Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo (art. 10 D.Lgs. 503/92), i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno. Pertanto, l'Istituto, con Mess. INPS 14 novembre 2022 n. 4101, chiarisce quali siano i titolari di pensione (con decorrenza compresa entro il 2021), soggetti al divieto di cumulo parziale, tenuti a dichiarare entro il 30 novembre 2022 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2021. Quali sono i pensionati esclusi dall'obbligo? Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, i seguenti soggetti:
Esistono altre eccezioni? Inoltre, sono esclusi: 1) i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni elencate, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto ma che ne sono esclusi in quanto, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a € 6.702,54; 2) i titolari di trattamenti pensionistici che:
Entro quando presentare la dichiarazione? Entro il 30 novembre 2022, i pensionati che non si trovano nelle condizioni elencate sono tenuti a effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo, conseguiti nell'anno 2021. La scadenza è stabilita tenendo conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRPEF. Da ricordare: le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF. Pertanto, i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2022. Quali sono i redditi da dichiarare? I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito. Come presentare la domanda? 1) Accedere tramite il sito INPS: il pensionato può accedere alle prestazioni e ai servizi dell'Istituto tramite il sito, utilizzando SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE); 2) Una volta autenticatosi con le proprie credenziali, il pensionato può accedere all'elenco “Prestazioni e servizi” e selezionare la voce “Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato” (per la dichiarazione RED); 3) Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: 2022 (dichiarazione redditi per l'anno 2021). In alternativa, la dichiarazione reddituale può essere resa anche attraverso il Contact Center Multicanale (lunedì-venerdì, dalle ore 8 alle 20, e sabato dalle ore 8 alle 14). Attenzione alle sanzioni I titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. La somma sarà prelevata dall'Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
Pensionati di inabilità/invalidità iscritti alla Gestione dipendenti pubblici Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità. Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della P.A.), nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni. Si precisa che, fermo restando il concetto generalizzato di divieto parziale di cumulo con i redditi dei predetti trattamenti pensionistici, lo stesso divieto non opera nei confronti dei trattamenti privilegiati erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che transitano all'impiego civile nella P.A., per inidoneità al servizio militare o d'istituto. In sede di compilazione telematica dell'istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l'avvertenza che, in caso svolgimento di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione. | |||||||||||||||||