Assunzione: come valutare la nullità del patto di non concorrenza22 Novembre 2022
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Fonte: Quotidianopiù
Nella fattispecie in esame, il Tribunale di Milano, in qualità del giudice del lavoro, riteneva affetto da nullità il patto di non concorrenza accluso ad un contratto di assunzione, in cui il corrispettivo veniva erogato in costanza di rapporto, senza un minimo garantito. In particolare, a fronte di un impegno alla non concorrenza per 20 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, veniva riconosciuto al lavoratore interessato un corrispettivo di 10.000 Euro da erogarsi in due rate semestrali posticipate all'anno per 3 anni. E, in caso di cessazione del rapporto prima del triennio (come è avvenuto), al lavoratore non sarebbe spettato l'intero corrispettivo bensì l'importo (non determinabile né determinato) collegato alla durata del rapporto di lavoro. Per l'effetto della nullità, il Tribunale condannava il lavoratore alla restituzione di quanto percepito in costanza di rapporto a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza. La Corte d'Appello territorialmente competente successivamente adita confermava la sentenza di primo grado, dichiarando nullo il patto in questione per indeterminatezza ed indeterminabilità del corrispettivo riconosciuto al lavoratore. La società impugnava in cassazione la decisione affidandosi ad otto motivi a cui resisteva con controricorso il lavoratore. L'ordinanza della Cassazione La Corte di Cassazione, richiamando un suo precedente (cfr. ordinanza 5540 del 1° marzo 2021), ha osservato che al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, si richiede che lo stesso:
Questo significa che la nullità del patto di non concorrenza opera su due piani diversi. Nello specifico, per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo, quale vizio del requisito prescritto dall'art. 1346 c.c. per qualsiasi contratto (vizio generale) e violazione dell'art. 2125 c.c., laddove il corrispettivo non sia congruo (ovvero simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato). Nel caso di specie, ad avviso della Corte di Cassazione, i giudici di merito hanno errato nell'affermare la nullità del patto di non concorrenza senza accertare se il corrispettivo non fosse stato congruo, operando così una sovrapposizione tra la questione della determinabilità del corrispettivo e quella, diversa, della congruità. Secondo la Corte di Cassazione, la variabilità del corrispettivo rispetto alla durata del rapporto di lavoro non comporta che esso non sia determinabile in base a dei parametri oggettivi. Da quanto sopra esposto è derivata la cassazione della sentenza, con rinvio al giudice d'appello indicato in dispositivo affinché procedesse ad un nuovo esame, valutando distintamente la questione della nullità per mancanza del requisito di determinatezza e indeterminabilità del corrispettivo pattuito e, poi, verificando che il compenso non fosse stato congruo. |