Revisori ETS: gli obblighi di comunicazione al registro25 Novembre 2022
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Fonte: QuotidianoPiù Con la nota del 18 novembre 2022, il MEF ha chiarito che i revisori degli Enti del Terzo settore (c.d. ETS) sono tenuti agli obblighi di comunicazione al registro dei revisori legali (di cui agli artt. 6 e s. D.Lgs. 39/2010). Le persone fisiche e giuridiche titolari di incarichi di revisione legale dei conti devono comunicare al registro della revisione legale dei conti (di cui agli artt. 6 e s. D.Lgs. 39/2010), tramite le modalità indicate dagli uffici del MEF (artt. 11 e 13 DM 20 giugno 2012):
Si precisa che i dati e le informazioni in discorso sono pubblicate nel registro in forma elettronica e non sono soggette a pubblicità. Nel dettaglio, gli iscritti al registro dei revisori legali devono comunicare al MEF gli incarichi di revisione legale in essere, indicando:
È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni obbligatorie, applicabile nella misura da € 50 a € 2.500 (art. 24 c. 2 lett. b D.Lgs. 39/2010). Si ricorda che le associazioni, riconosciute o non riconosciute, nonché le fondazioni del Terzo Settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (art. 31 D.Lgs. 117/2017): a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 2.200.000; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità. 0878477001669383811_NOTA-MEF-18-nov.-2022 |