Dottrina / Riviste

Malattia a cavaliere di due anni e limite indennizzabile

03 Gennaio 2023 |

Durante il periodo di malattia, il lavoratore non può svolgere l'attività lavorativa ma è garantito il trattamento economico e la conservazione del posto di lavoro almeno fino al superamento del periodo di comporto. Il trattamento economico spettante al lavoratore segue regole precise a seconda del settore di appartenenza del datore di lavoro e dell'inquadramento del lavoratore stesso, ma non solo: se la malattia prosegue a cavallo di due anni ci sono altre variabili da dover considerare per il mantenimento o meno della retribuzione.

Definizione di malattia in ambito lavorativo

La malattia non professionale corrisponde ad uno stato fisico che comporta l'impossibilità (non assoluta) di svolgere l'attività lavorativa.

L'art. 2110 c.c. disciplina la tutela del rapporto di lavoro durante tutto il periodo di malattia e ne garantisce il mantenimento della retribuzione per il lavoratore assente e il diritto a mantenere il posto di lavoro per tutto il perdurare del periodo di comporto.

All'insorgenza della malattia il lavoratore deve tempestivamente avvisare il datore di lavoro, secondo le regole disciplinate dal CCNL applicato e dagli usi aziendali, per dargli modo di riorganizzare l'attività lavorativa e non appena in possesso inviare copia del certificato medico o in alternativa il numero di protocollo assegnato dal medico curante.

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