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Pubblicata la CU 2023

18 Gennaio 2023 |
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 gennaio 2023, prot. n. 14392/2023, approvate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (CU2023), che i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023.

Fonte: Quotidianopiù

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento con protocollo n. 14392/2023 che approva il modello della Certificazione Unica “CU 2023”, relativa all'anno 2022, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

Le scadenze

La Certificazione Unica “CU 2023”, ora approvata, deve, come di consueto, essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, unitamente alle informazioni per il contribuente.

Mentre, come confermato nel provvedimento la trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, potrà avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770) come previsto dalla L. 205/2017.

Anche i sostituti d'imposta che abbiano rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai redditi erogati nell'anno 2022 prima dell'approvazione della certificazione, lo stesso deve rilasciare una nuova certificazione sul modello Certificazione Unica 2023.

Allo stesso modo, la Certificazione Unica 2023 potrà, dalla pubblicazione del provvedimento, essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all'anno 2023 fino all'approvazione di una nuova certificazione. Come avviene normalmente nel caso di certificazione rilasciata in maniera provvisoria sui redditi dell'anno 2023 i riferimenti agli anni 2022 e 2023 contenuti nella Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi.

Le novità del modello

La Certificazione unica, come sempre avviene, recepisce le novità, fiscali e previdenziali, che hanno necessità di essere tracciate. In particolare, relativamente all'anno 2022 vengono innovate:

  • le modalità di gestione del bonus carburante, escluso da imposizioni fiscali per un massimo di € 200 a lavoratore;
  • i nuovi criteri per il riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico, che dovranno tener conto dell'assegno unico e universale corrisposto dall'Inps a partire da marzo 2022 e della fine del precedente sistema di detrazioni fiscali per figli a carico di età inferiore a 21 anni;
  • le novità 2022 per quanto concerne il trattamento integrativo, riconosciuto per redditi inferiori ai € 15.000 e attribuibile anche, pur se esclusivamente in presenza di specifici requisiti, a redditi fino a € 28.000.

Bonus Carburante

Per quanto concerne il c.d. bonus carburante questo si traduce con, in primo luogo, l'inserimento del punto 475 denominato Bonus Carburante per i riconoscimenti liberali dei buoni carburanti, esenti da imposizione fiscale, ai sensi della previsione del DL 21/2022.

Le istruzioni rammentano che proprio il DL 21/2022 ha previsto per il periodo d'imposta 2022 la non concorrenza alla formazione del reddito delle somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti. Le somme così previste non concorrono alla formazione del reddito nel limite di € 200. Come specificato anche precedentemente dall'Ade, le istruzioni ribadiscono che qualora l'importo del bonus carburante sia superiore al già menzionato limite, l'intero importo sarà assoggettato a tassazione ordinaria, in base a quanto previsto all'art. 51, c. 3, TUIR. I valori relativi ai buoni carburante verranno quindi indicati nel punto 475. Mentre nel caso in cui venga effettuata un'erogazione di buoni carburante in sostituzione del premio di risultato, sono stati previsti i dettagli nei punti 582 e 602.

Detrazioni figli a carico

Come è noto l'art. 1 D.Lgs. 230/2021 ha istituito a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico, beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente.

Ciò ha portato alla modifica dell'art. 12 TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia portando dal 1° marzo 2022:

  • Eliminazione delle detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;
  • Abrogazione della detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis.

Ciò non ha portato a revisione dei punti relativi che risultano, ancora per quest'anno, presenti nella certificazione per l'inserimento residuale relativo ai primi due mesi dell'anno 2022.

Novità sul trattamento integrativo

Le istruzioni evidenziano che l'art. 1, c. 3 lett. a), L. 234/2021 ha modificato l'art. 1 DL 3/2020 prevedendo il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di un importo pari a € 1.200 per l'anno 2022 se il reddito complessivo non è superiore a € 15.000. Tale somma è riconosciuta in via automatica dai sostituti d'imposta qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, c. 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 917/86 sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, c. 1, del citato testo unico. Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Viene previsto il riconoscimento del trattamento integrativo anche nelle ipotesi in cui il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a € 28.000. In tal caso solo nel caso in cui la somma di determinate detrazioni normativamente previste sia di ammontare superiore all'imposta lorda calcolata sul reddito complessivo. In questo caso il trattamento integrativo riconosciuto sarà pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l'imposta lorda e comunque non può essere superiore a € 1.200.

Tale variazione in realtà non trova differenze nei punti della certificazione, mentre viene eliminato il punto 368 relativo all'ulteriore detrazione oramai non più attuale.

Indicazioni invio

L'Agenzia delle Entrate rammenta come ci si possa trovare di fronte a diverse tipologie di invio:

  • ordinario
  • sostitutivo
  • annullamento.

Le regole di effettuazione degli invii sono contenute nelle istruzioni della Certificazione Unica e nelle relative specifiche tecniche.

L'eventuale errata trasmissione della certificazione, non prevede sanzione, se la sostituzione o l'annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 16 marzo 2023.

I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini sono utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate, di cui all'art. 1 D.Lgs. 175/2014.