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Cessioni e importazioni beni Covid: aggiornate le aliquote IVA

20 Febbraio 2023 |
In tema di importazione e cessione interna di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza da Covid-19, le Dogane fanno fornito chiarimenti inerenti all'aggiornamento delle aliquote a seguito della scadenza del periodo di esenzione previsto fino al 31 dicembre 2022.

Fonte: QuotidianoPiù

A seguito della cessazione del regime agevolativo IVA di esenzione dei beni Covid-19, si è reso necessario aggiornare le integrazioni effettuate in TARIC (Tariffa Doganale d'uso Integrata), già previste con scadenza 31 dicembre 2022 e con decorrenza dall'1 gennaio 2023, adeguando, per questi, la rispettiva aliquota IVA attualmente in vigore, come si evince dagli Allegati alla Circ. AD 14 febbraio 2023 n. 5/D in oggetto.

Nell'intervento di prassi in commento è stata richiamata la Circ. 9/2021, prot. n. 66902/RU (che richiamava a sua volta la Circ.12/2020 in materia), con la quale erano state fornite indicazioni applicative in merito alle previsioni, in materia IVA, contenute all'art. 1 c. 452-453 L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

Veniva così previsto che, in deroga all'art. 124 DL 34/2020 (convertito in L. 77/2020, c.d. Decreto Rilancio) che aveva introdotto una disciplina IVA agevolata per l'acquisto di determinati beni ritenuti necessari per la gestione dell'emergenza da Covid-19 ed in deroga al n. 114) della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, le cessioni di strumentazione per diagnostica per Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse nonché le cessioni dei collegati vaccini e le prestazioni di servizi strettamente connesse, sarebbero state esenti da IVA fino al 31 dicembre 2022.

Tali disposizioni erano previste in recepimento della Direttiva UE 2020/2020 del 7 dicembre 2020, che apportava modifiche alla Direttiva IVA 2006/112, prevedendo misure transitorie applicabili alle aliquote IVA riferite ai vaccini contro il Covid-19 nonché ai dispositivi medico-diagnostici in vitro del Covid-19, consentendo agli Stati membri di stabilire in via derogatoria, fino al 31 dicembre 2022, l'esenzione dall'IVA, con contestuale diritto a detrazione, per le forniture dei vaccini per il Covid-19 e per quelle di strumentazione medico-diagnostica in vitro per Covid-19, nonché per le prestazioni di servizi strettamente connesse.

Nella Circ. 9/D del 3 marzo 2021 richiamata, si prendeva atto che il legislatore unionale, con Reg. di esecuzione 2020/2159 del 16 dicembre 2020, aveva introdotto a decorrere dall'1.1.2021 nuovi codici di classificazione doganale delle merci per identificare i vaccini per Covid-19, i reattivi per diagnostica per Covid-19 e le maschere protettive.

Nella medesima circolare, inoltre, negli Allegati rispettivamente 1 e 2, era riportato un quadro sinottico in relazione alle aliquote IVA applicabili, a far data dall'1 gennaio 2021, all'importazione dei seguenti prodotti:

  • necessari al contenimento dell'emergenza da Covid-19, soggetti all'aliquota del 5%, per i quali era stato integrato in TARIC il CADD (codice addizionale alla Tariffa) Q102 “Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art.124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1-ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)”.
  • necessari al contenimento dell'emergenza da Covid-19 ed esenti dall'IVA, elencati nell'Allegato 2, ai quali era stato associato a far data dall'1 gennaio 2021 il CADD Q103 “Esenzione dall'Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 1, commi 452 e 453 della Legge di Bilancio 30/12/2020, n. 178”. Ai beni inseriti nell'All. 2.1 si applicava l'esenzione IVA per le operazioni di importazioni effettuate dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, mentre per quelli elencati nell'All. 2.2, inseriti in TARIC a far data dall'1 gennaio 2021, l'esenzione dall'IVA si applicava per le importazioni effettuate dal 20 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022.

Con la Circolare 5/D qui in commento, sono state aggiornate le integrazioni effettuate in TARIC, in scadenza al 31 dicembre 2022 e con decorrenza dall'1 gennaio 2023, adeguando ed aggiornando, per le importazioni e le cessioni dei prodotti per la “strumentazione per diagnostica in vitro per Covid-19” nonché per i “vaccini contro il Covid-19”, le rispettive aliquote IVA attualmente in vigore indicate negli allegati alla presente circolare, che vanno a sostituire quelli uniti alla Circolare 9/D su citata.

In tal modo nel nuovo quadro sinottico aggiornato, si ha che:

  • sono soggette all'aliquota IVA del 5% le importazioni e le cessioni interne dei beni elencati nell'All. 1, aggiornato al punto 38 con l'aggiunta della “strumentazione per diagnostica in vitro per Covid-19”, di cui ai codici di Classificazione doganale della merce 3822 1900 10; ex 3821 0000; ex 9018 90; ex 9027 89; 3822 1900 10; ex 9027 8990. Per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni (con esclusione del codice TARIC 3822 1900 10), gli operatori economici dovranno utilizzare il CADD Q102, che risponde alla seguente descrizione: “Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art. 124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1-ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)”.
  • è da considerarsi soppresso, a far data dall'1 gennaio 2023, l'All. 2 alla Circ. 9/D, che indicava le esenzioni IVA ora non più consentite.
  • sono soggetti all'aliquota IVA del 10% i “vaccini contro il Covid-19”, di cui al codice di Classificazione doganale della merce NC 3002 4110, di cui all'All. 3 della circolare in commento, come previsto dal n. 114) della Tabella A, parte III, del DPR 633/72, relativo a “medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”, tra cui rientrano i vaccini in questione. Al riguardo, riferisce l'Agenzia, non dovrà essere inserito alcun CADD nella dichiarazione doganale.

Da ultimo si evidenzia che, in merito ai beni di seguito elencati e già richiamati nell'All. 1 della Circolare 9/2021 del 3 marzo 2021, rimangono invariati i chiarimenti lì forniti nonché i codici di classificazione doganale di NC (nomenclatura combinata) per i quali continua ad applicarsi l'aliquota IVA del 5%.

Ai sensi del richiamato n. 1-ter.1) (introdotto dal DL 34/2020) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al DPR 633/72, a decorrere dall'1 gennaio 2021 rientrano in tale elenco: articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; aspiratore elettrico; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo; carrelli per emergenza; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; estrattori RNA; laringoscopi; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; monitor multiparametrico anche da trasporto; ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; perossido al 3% in litri; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; provette sterili; sistemi di aspirazione; soluzione idroalcolica in litri; strumentazione per accesso vascolare; strumentazione per diagnostica per Covid-19; tamponi per analisi cliniche; termometri; tomografo computerizzato; tubi endotracheali; umidificatori.