Mutuo e prescrizione del debito23 Febbraio 2023
|
Nel contratto di mutuo, il frazionamento in rate del debito non muta la sua natura unitaria e, pertanto, il debito stesso non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Di conseguenza, non si possono individuare tante prescrizioni per quante sono le rate, ma un unico termine di prescrizione decennale, che decorre dalla scadenza dell'ultima e non dalla scadenza delle singole rate.
Il dovere di restituzione della somma mutuata è certamente differito nel tempo (il mutuo è infatti un contratto di durata), ma le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione di restituzione del tantundem.
L'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neppure con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento. Pertanto, se gli interessi sono inclusi nei pagamenti rateali, il relativo debito segue la stessa causa del debito principale e quindi non è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. |