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I nuovi chiarimenti sul Patent box tra conferme e novità
Arriva finalmente la Circolare definitiva contenente i chiarimenti sul nuovo regime Patent Box (PB), con alcune importanti novità rispetto alla bozza del 17 febbraio scorso. Di cosa si tratta nel dettaglio?
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Correlazioni

Il 24 febbraio scorso, a ridosso del termine per la trasmissione della dichiarazione tardiva od integrativa nei 90 giorni per i soggetti solari, è stata finalmente pubblicata la versione definitiva della Circolare, che riporta alcuni elementi di novità rispetto alla versione in bozza in considerazione dei commenti e delle osservazioni pervenute da parte delle imprese, dei professionisti e delle associazioni di categoria.
Nella seguente tabella si percorrono alcune delle principali novità:
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Ambito
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Chiarimento
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Requisito soggettivo ed utilizzo del software
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Viene chiarito che, con riferimento alla condizione per cui i beni agevolabili devono essere «utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa», non si può considerare “utilizzato” un bene per il quale è stato ottenuto un titolo di privativa industriale, ma che non viene impiegato nei processi aziendali (ad esempio per ragioni collegate alla mera tutela di quote di mercato). Sarà quindi necessario valutare, caso per caso, se il bene immateriale sia in effetti utilizzato nei processi aziendali o meno, anche in considerazione: (i) della natura del bene (software, disegno, modello, brevetto) e (ii) della realtà aziendale e del contesto di mercato in cui l'impresa opera.
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Agevolazione in capo al soggetto licenziatario
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Possono accedere al nuovo regime anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub-licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene, fermo restando che devono sussistere tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, e ricorrere tutte le condizioni normativamente previste; il licenziatario o sub-licenziatario deve, dunque, assumere la veste di “investitore” ed esercitare le attività di ricerca e sviluppo rilevanti, sostenendo e restando inciso dei relativi costi.
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Opzione su beni complementari
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Nel caso in cui, in periodi di imposta successivi all'esercizio di una prima opzione, l'impresa intenda richiedere l'agevolazione per un nuovo bene immateriale, la stessa dovrà esercitare una nuova opzione nuovo PB, che avrà una durata pari a cinque periodi d'imposta a decorrere dal suo esercizio. L'esercizio di una nuova opzione è richiesto anche nel caso in cui il “nuovo bene” presenti vincoli di complementarietà con un bene immateriale già agevolato con la precedente opzione. Anche in caso di opzione su beni complementari, la durata è quinquennale ed autonoma rispetto a quella dell'opzione relativa al bene complementare già precedentemente opzionato. Si noti che nella bozza di circolare si prevedeva, diversamente, come la nuova opzione per beni complementari avrebbe dovuto avere durata coincidente con la residua durata di quella precedente.
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Remissione in bonis
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Viene meglio chiarito che è possibile ricorrere alla remissione in bonis sia con riferimento all'opzione per l'accesso al nuovo PB (casella 1 rigo OP21) sia con riferimento all'opzione per la predisposizione della documentazione idonea a garantire la penalty protection (casella 2 rigo OP21). La possibilità di esercizio tardivo dell'opzione al nuovo PB è subordinata alla circostanza che il contribuente versi in una condizione di “buona fede”, desumibile ad esempio dalla circostanza per cui il soggetto abbia operato la ripresa in diminuzione per la maggiorazione del 110% nel quadro RF del Modello Redditi senza tuttavia esercitare l'opzione per pura dimenticanza. In relazione all'opzione per la penalty protection, ai fini dell'utilizzo della remissione in bonis, è necessario che il contribuente – quale comportamento coerente con il regime opzionale prescelto – abbia predisposto la documentazione idonea, apponendo sulla stessa la firma elettronica con marca temporale, al più tardi entro il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione annuale.
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Validità delle istanze di rinnovo del vecchio Patent Box per il 2021
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Gli accordi già sottoscritti per i quali il termine della vigenza quinquennale termina nel 2020 non sono più rinnovabili, non essendo possibile esercitare l'opzione PB per il precedente regime a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL 146/2021 (i.e. 22 ottobre 2021). A nulla rileva la circostanza che tali istanze siano state dichiarate ammissibili nel 2020, giacché anche la fruizione del precedente regime Patent box per gli accordi da rinnovare era subordinata all'esercizio di una valida opzione PB, non più esercitabile a partire dal 2021.
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Meccanismo premiale: titolo di privativa industriale
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Viene confermato che, ai fini dell'applicazione del meccanismo premiale, che consente il recapture delle spese sino all'ottavo periodo d'imposta antecedente, l'ottenimento del titolo di privativa industriale deve consistere in:
- per i software, una registrazione presso la SIAE o presso altri enti ed organismi pubblici a patto che la stessa produca effetti equivalenti a quella effettuata presso la SIAE;
- per i disegni e modelli, una registrazione presso i competenti uffici.
Per i brevetti, ai fini del meccanismo premiale (ma anche del PB ordinario), sarà necessario il rilascio del certificato di brevettazione (che attesta il rilascio del titolo di privativa industriale), non potendosi agevolare i brevetti “in corso di concessione”.
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Meccanismo premiale: momento rilevante
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Per quanto attiene al momento di fruizione del meccanismo premiale, viene chiarito che, ai fini dell'identificazione del primo periodo d'imposta nel quale è possibile usufruire dell'agevolazione, non rileva solo il mero ottenimento del titolo di privativa industriale ma anche l'effettivo utilizzo dello stesso. Fintanto quindi che il bene non sarà oggetto di effettivo utilizzo, il regime premiale non potrà essere “attivato”.
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Cumulabilità credito R&S e nuovo PB
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Viene chiarito che, ai fini del computo del credito d'imposta R&S, innovazione e design ed ideazione estetica, la base di calcolo dell'agevolazione deve essere “nettizzata” dal beneficio fiscale derivante dal nuovo PB con riguardo a costi comuni eleggibili. Tale chiarimento incide anche in via retroattiva in caso di applicazione del meccanismo premiale: di conseguenza, l'eventuale riduzione del credito d'imposta sul 2021 o gli anni precedenti comporterà il riversamento del credito utilizzato in eccesso senza applicazione, tuttavia, di sanzioni e interessi.
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Dichiarazione integrativa e marca temporale
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Fermo l'esercizio dell'opzione nei termini ordinari per l'invio della dichiarazione dei redditi (od entro i 90 giorni successivi salvo il ricorso all'istituto della remissione in bonis), l'eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa (ex art. 2 c. 8 DPR 322/1998) in cui viene rettificata la variazione in diminuzione calcolata ai fini dell'agevolazione, è consentito anche integrare o modificare la documentazione idonea predisposta con riferimento alla predetta variazione. In tal caso, la documentazione, così come modificata o integrata, dovrà essere firmata dal legale rappresentante, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa.
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