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Versamento sanzioni e interessi da ravvedimento operoso: codici tributo

02 Marzo 2023 |
La Redazione
L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento di interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento operoso (Ris. AE 1° marzo 2023 n. 12/E).

Fonte: QuotidianoPiù

Con la Ris. AE 1° marzo 2023 n. 12/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite Mod. F24, degli interessi e delle sanzioni dovuti in caso di ravvedimento operoso (di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/97) riferiti alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette emergenti dalla dichiarazione dei redditi.

In sede di compilazione del Mod. F24, i codici tributo devono essere esposti nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l'indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Si riportano nella seguente tabella i nuovi codici tributo.

Imposta

Codice tributo

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato - art. 19 c. 13 DL 201/2011

8942 – sanzione per ravvedimento

1942 – interessi per ravvedimento

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello stato - art. 19 c. 18 DL 201/2011

8943 – sanzione per ravvedimento

1943 – interesse per ravvedimento

Imposta sostitutiva sul regime forfetario - art. 1 c. 64 L. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - art. 27 DL 98/2011

8944 – sanzione per ravvedimento

1944 – interessi per ravvedimento

Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive

8945 – sanzione per ravvedimento

1945 – interessi per ravvedimento

Con la risoluzione in commento sono, altresì, soppressi i seguenti codici tributo:

  • “8913” denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”;
  • “1992” denominato “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive - art. 13 D.Lgs. 472/97;
  • “8908” denominato “Sanzione pecuniaria altre II.DD”.

L'efficacia operativa di quanto stabilito nella risoluzione decorre dal 2 maggio 2023.