Trasferimento fraudolento di valori: mutamenti oggettivi e concorso dell’intestatario fittizio17 Marzo 2023
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Massima La Corte di cassazione, II^ sezione penale, con la sentenza Cass. 15 novembre 2022 n. 4822, con riferimento al reato di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis c.p. ha chiarito che, anche nel caso in cui rimangano identici i soggetti interponenti e quelli interposti nella titolarità di una società, integra un nuovo reato, rispetto al preesistente, il mutamento della denominazione sociale, lo spostamento della sede o l'acquisto di nuovi beni strumentali, ove determinino l'intestazione fittizia di un'ulteriore azienda, intesa quale complesso di beni materiali e immateriali. Per tale motivo, i termini di prescrizione di ciascun reato decorrono dalla data delle singole intestazioni. Inoltre, secondo la medesima pronuncia, nel reato di intestazione fittizia, concorre anche l'intestatario fittizio che si sia prestato all'attività simulatoria finalizzata ad impedire l'applicazione di misure ablatorie, a nulla rilevando, né la ricorrenza del dolo specifico in capo allo stesso, né la circostanza che i beni siano stati acquistati con risorse lecite da parte dell'interponente.
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