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Restituzione del finanziamento ai soci postergati

21 Marzo 2023 |
La Redazione
Integra una fattispecie penalmente rilevante il prelievo delle somme da un c.d. conto di gestione, alimentato dai soci per sopperire temporaneamente alle difficoltà finanziarie della società in alternativa all'aumento di capitale, adottato in violazione della disciplina sulla postergazione del diritto al rimborso di cui all'art. 2467 c.c. (Cass. pen. 22 novembre 2022 n. 8526)

I soci di società di capitali possono finanziare la società, tra l'altro, con apporti concessi a titolo di mutuo, con diritto al rimborso degli stessi, o erogando versamenti in conto capitale destinati a confluire in apposite riserve, senza diritto del socio finanziatore di vedere restituito quanto versato se non in sede di liquidazione della società e nei limiti dell'eventuale residuo attivo.

 

La Suprema Corte, intervenuta in tema di prestiti dei soci di una s.r.l. in favore della società, erogati in situazione di difficoltà finanziaria o di squilibrio patrimoniale di quest'ultima, ha evidenziato come la previsione dell'art. 2467 c.c. pone dei limiti all'utilizzo da parte dei soci dello strumento del finanziamento per ricapitalizzare in maniera surrettizia la compagine sociale, aggirando i vincoli che l'ordinamento prevede in materia di conferimenti di capitale. Tale disposizione prevede, infatti, che il diritto del socio al rimborso del finanziamento sorga postergato, qualora erogato nelle predette situazioni, rispetto a quello degli ordinari creditori sociali.

 

La Cassazione, a tale proposito, ha chiarito che il prelievo da parte dei soci finanziatori di somme da ...

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