Dottrina / Riviste

Forfettario senza requisiti nel 2021 e 2022: modalità da seguire per regolarizzare

21 Marzo 2023 |
Renato Portale
Un recente chiarimento dell'AE ammette, in modo espresso, il ricorso alla nota di variazione in caso di errore nell'applicazione del regime forfettario.

Un contribuente che ha ritenuto erroneamente di avere i requisiti per il regime forfettario e ha emesso fatture senza IVA e ritenuta di acconto, può rimediare all'indebita fruizione del regime forfetario adottando una delle seguenti modalità:

1) emettere e trasmettere al committente delle note di variazione in aumento, ex art. 26 c. 1 DPR 633/72, per integrare le fatture originarie con addebito dell'IVA di rivalsa (da versare all'erario) e indicare la ritenuta d'acconto;

2) emettere e trasmettere al committente delle note di variazione in diminuzione, ex dell'art. 26 c. 2 e 3, a storno delle fatture originarie ed emettere nuove fatture, in sostituzione delle precedenti, al fine di addebitare l'IVA di rivalsa (da versare all'erario) e indicare la ritenuta d'acconto.

Il contribuente può inoltre utilizzare il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/97 anche mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa ai fini delle imposte sul reddito ed IVA, e corrispondere le relative imposte, interessi e sanzioni.

Questo quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate nella Risp. AE 8 marzo 2023 n. 245, confermando quando indicato in precedenza nelle due risposte ad interpell...

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