Bonifico e prova del pagamento13 Aprile 2023
|
In generale, il pagamento implica il trasferimento e la consegna (c.d. traditio), anche non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale di colui che paga a quella di colui che riceve e, quindi, il conseguimento effettivo della disponibilità della somma stessa.
Di conseguenza, il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona solo quando la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso.
Tale disposizione di pagamento, infatti - ove non immediatamente eseguibile - è revocabile o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine. Contenuto riservato agli abbonati. |