Crediti di imposta inesistenti e non spettanti: l’analisi dell’AIDC15 Maggio 2023
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Fonte: QuotidianoPiù L'Associazione Italiana dei Dottori commercialisti (“AIDC”) ha pubblicato la norma di comportamento n. 219, la quale si apprezza per l'indubbio ausilio che le considerazioni sul binomio cd. “crediti inesistenti e non spettanti” rappresentano. La distinzione appena ricordata costituisce una problematica segnatamente nell'ambito degli accertamenti dell'Agenzia delle entrate nell'ambito del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo (art. 3 del DL 145/2013), rispetto alle quali l'AE commina tout court la sanzione per il credito inesistente (art. 13, comma 5 del D. Lgs 471/97, dal 100% al 200% del credito). Tutto ciò avviene senza alcuna valutazione del tipo di errore che ha dato luogo all'accertamento, se cioè si tratti di una carenza totale o parziale del presupposto costitutivo (comminandosi la sanzione per l'indebita compensazione di crediti inesistenti di cui all'art. 13, comma 5, del D. Lgs. 471/97, sopra ricordata), ovvero della carenza dei requisiti oggettivi per beneficiare dell'agevolazione (sanzionata con l'indebita compensazione di un credito non spettante ex art. 13, comma 4 del D. Lgs. 471/97: 30% dell'ammontare del credito), con la conseguenza che, solo nella prima ipotesi, il termine di decadenza dall'accertamento sarebbe pari ad 8 anni (art. 27, comma 16, DL 185/2008). L'analisi dell'AIDC L'Associazione ritiene che la definizione di credito inesistente (“… credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e all'art . 54-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633”) deve tenere conto dei poteri esercitabili dall'AE: la stessa, nel controllo formale delle dichiarazioni, può esaminare la documentazione in suo possesso ovvero richiesta al contribuente. Pertanto, laddove il presupposto normativo del credito sia soddisfatto dal contribuente sulla scorta di documentazione attendibile e veritiera, il credito non potrà mai essere definito inesistente. In questa ipotesi, laddove il contribuente abbia errato nel riporto, nella quantificazione ovvero nella qualificazione della fattispecie, la rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria dovrà essere ricondotta alla fattispecie del credito non spettante. Qualora in sede di controllo si rilevi un credito mancante di documentazione o con una documentazione non veritiera o erronea, detto credito dovrà essere considerato inesistente. Un supporto in tal senso proverrebbe, a dire dell'Associazione, dalla disciplina del riversamento spontaneo del credito di imposta ricerca e sviluppo (DL 146/2021), il quale disciplina le ipotesi di accesso alla disciplina di favore: l'avvenuto effettivo sostenimento di spese correlate ad attività di ricerca e sviluppo erroneamente ricomprese tra quelle che danno diritto al credito di imposta, ovvero la commissione di errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento. Impediscono l'accesso alla sanatoria fattispecie nelle quali la determinazione e l'utilizzo del credito sia il risultato di assetti che appaiano oggettivamente o soggettivamente simulati, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti non veritieri o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi di mancanza della documentazione idonea alla dimostrazione delle spese ammissibili al credito di imposta. Tale distinzione sarebbe simile al disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 13, D.Lgs. 471/97 sulla distinzione tra il credito non spettante e il credito inesistente. Conclusioni L'Associazione dunque conclude che, nei casi in cui la determinazione del credito di imposta sia sostenuta da documentazione reale, ma incorra in violazioni riconducibili all'interpretazione delle disposizioni ovvero alla determinazione quantitativa del credito, non si avrà mai una contestazione per inesistenza del credito, ma solo per non spettanza, sanzionabile nella misura del 30% e nel termine di decadenza ordinari (art. 43 DPR 600/73). Viceversa nei casi in cui la determinazione del credito sia avvenuta in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera, tale violazione sarà sanzionabile nella misura dal 100% al 200% e nel termine di decadenza di 8 anni. 0522677001684424779_Norma-di-comportamento-AIDC-11-maggio-2023-n.-219 |