Beneficiario effettivo: no al rimborso per la struttura interposta abusiva19 Giugno 2023
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Fonte: QuotidianoPiù L'istituto del beneficiario effettivo è stato nuovamente oggetto di attenzione da parte della Corte di cassazione (sentenza n. 16173 del 8 giugno 2023), la quale ne ha ricondotto la finalità a quella di strumento di contrasto a costruzioni societarie artificiose al fine di beneficiare dell'esenzione dalla ritenuta accordata dalla Direttiva “madre - figlia” (2011/96/UE). Il giudizio origina dall'impugnazione del silenzio – rifiuto formatosi in ordine ad una istanza di rimborso inoltrata da una società italiana sulla maggiore Ires versata a seguito di definizione della pretesa fiscale con l'AE e del relativo versamento delle ritenute sui dividendi distribuiti alla controllante lussemburghese. Rigettato il ricorso in primo grado ed il successivo appello per la mancata dimostrazione della sussistenza dei requisiti giustificanti l'esenzione dalla ritenuta (art. 27-bis DPR 600/73), per la conseguente infondatezza dell'applicazione della ritenuta in misura inferiore (1,375%), nonché per la mancata dimostrazione che la percipiente dei dividendi fosse il beneficiario effettivo (ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 15% di cui alla Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra l'Italia ed il Lussemburgo), la contribuente ha adito la Corte di Cassazione, censurando:
Il beneficiario effettivo e l'elusione I giudici di legittimità hanno dichiarato l'infondatezza della censura, confermando così che la società lussemburghese non fosse il beneficiario effettivo dei dividendi. Secondo la Corte, l'indagine volta a qualificare la figura del beneficiario effettivo si articola in 3 test, autonomi e disgiunti tra loro, il cui superamento determina la qualifica di beneficiario effettivo:
Circa la portata del beneficiario effettivo nel contesto della Direttiva cd. “madre - figlia” (2011/96/UE), la Corte recepisce le indicazioni fornite dalla CGUE nelle “sentenze danesi” (C-116/16 e C-117/16), nelle quali la figura del beneficiario effettivo è stata espressamente utilizzata all'interno della fattispecie dell'abuso del diritto; secondo i giudici eurounitari, i benefici di cui all'art. 5 della Direttiva (i.e. l'esenzione dalla ritenuta) devono essere negati quando siano invocati fraudolentemente o abusivamente, anche in assenza di disposizioni nazionali o convenzionali che prevedano il diniego. Ciò in quanto il divieto di pratiche abusive sarebbe un principio generale del diritto dell'UE, che trova applicazione indipendentemente dal fatto che i diritti ed i vantaggi oggetto dell'abuso trovino il loro fondamento in Trattati, Regolamenti ovvero in Direttive. Pertanto, secondo la Corte, la circostanza che il soggetto che reclama i benefici della Direttiva “madre – figlia” non ne sia il beneficiario effettivo, è elemento da valutarsi in termini di una pratica elusiva, quale indice di una struttura creata in maniera formale ed artificiosa per usufruire indebitamente dei benefici riservati alle società localizzate in paesi UE. |