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Beneficiario effettivo: no al rimborso per la struttura interposta abusiva

19 Giugno 2023 |
Francesca Moretti
In materia di beneficiario effettivo, la Cassazione, recependo le indicazioni della CGUE nelle “sentenze danesi”, ha affermato che l'istituto è strumentale a contrastare pratiche elusive da parte dei contribuenti che intendano fraudolentemente fruire dei benefici accordati dalla Direttiva “madre - figlia” (Cass. 8 giugno 2023 n. 16173).

Fonte: QuotidianoPiù

L'istituto del beneficiario effettivo è stato nuovamente oggetto di attenzione da parte della Corte di cassazione (sentenza n. 16173 del 8 giugno 2023), la quale ne ha ricondotto la finalità a quella di strumento di contrasto a costruzioni societarie artificiose al fine di beneficiare dell'esenzione dalla ritenuta accordata dalla Direttiva “madre - figlia” (2011/96/UE).

Il giudizio origina dall'impugnazione del silenzio – rifiuto formatosi in ordine ad una istanza di rimborso inoltrata da una società italiana sulla maggiore Ires versata a seguito di definizione della pretesa fiscale con l'AE e del relativo versamento delle ritenute sui dividendi distribuiti alla controllante lussemburghese. Rigettato il ricorso in primo grado ed il successivo appello per la mancata dimostrazione della sussistenza dei requisiti giustificanti l'esenzione dalla ritenuta (art. 27-bis DPR 600/73), per la conseguente infondatezza dell'applicazione della ritenuta in misura inferiore (1,375%), nonché per la mancata dimostrazione che la percipiente dei dividendi fosse il beneficiario effettivo (ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 15% di cui alla Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra l'Italia ed il Lussemburgo), la contribuente ha adito la Corte di Cassazione, censurando:

  • la dichiarata inidoneità della documentazione prodotta a fondare il diritto al rimborso ex art. 27 - bis, citato, in particolare il requisito di cui alla lettera c), sul presupposto che occorra l'attestazione di un prelievo sulla somma percepita a titolo di dividendo;
  • l'esclusione del diritto al rimborso dell'imposta, il cui ammontare è pari alla differenza tra l'imposta corrisposta con l'aliquota del 27% e quella determinata a seguito dell'applicazione dell'aliquota del 1,375%;
  • la violazione delle disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra l'Italia ed il Lussemburgo, nella parte in cui i giudici di secondo grado hanno escluso il diritto al rimborso della differenza di imposta tra quella determinata con l'applicazione dell'aliquota del 27% e quella determinata con l'applicazione dell'aliquota convenzionale, in ragione dell'opzione, da parte della società madre, per il riconoscimento di un credito di imposta (non cumulabile con il rimborso della ritenuta) e hanno ritenuto non assolto l'onere della prova, gravante sul contribuente, che la società madre sia il beneficiario effettivo dei dividendi.

Il beneficiario effettivo e l'elusione

I giudici di legittimità hanno dichiarato l'infondatezza della censura, confermando così che la società lussemburghese non fosse il beneficiario effettivo dei dividendi. Secondo la Corte, l'indagine volta a qualificare la figura del beneficiario effettivo si articola in 3 test, autonomi e disgiunti tra loro, il cui superamento determina la qualifica di beneficiario effettivo:

  • il “substantive activity business test” mira a verificare se la società interposta sia o meno una struttura artificiosa in quanto, per i diritti generali dell'UE, gli Stati membri non possono avvalersi in maniera fraudolenta ed abusiva delle norme comunitarie;
  • il “dominion test” valuta la capacità della società di disporre liberamente dei dividendi percepiti, e di non dover retrocedere il flusso reddituale in questione ad un terzo. L'obbligazione restitutoria può risultare da un contratto, ovvero da elementi fattuali, quali il ristretto arco di tempo tra la ricezione del flusso reddituale ed il pagamento della rata del finanziamento ricevuto, la regolarità dei trasferimenti alla controllante, l'esiguità del margine di guadagno, l'identità del management della società interposta e di quella destinataria finale del flusso reddituale; la circostanza che la società interposta non abbia deliberato il finanziamento, non ne sopporti il rischio, ovvero che non possa rinunciare alle somme prestate;
  • il “business purpose test” indaga, infine, sulle ragioni della deviazione del flusso reddituale, onde appurare se la triangolazione risponda ad un risparmio fiscale ovvero a differenti motivazioni economiche.


Conclusioni

Circa la portata del beneficiario effettivo nel contesto della Direttiva cd. “madre - figlia” (2011/96/UE), la Corte recepisce le indicazioni fornite dalla CGUE nelle “sentenze danesi” (C-116/16 e C-117/16), nelle quali la figura del beneficiario effettivo è stata espressamente utilizzata all'interno della fattispecie dell'abuso del diritto; secondo i giudici eurounitari, i benefici di cui all'art. 5 della Direttiva (i.e. l'esenzione dalla ritenuta) devono essere negati quando siano invocati fraudolentemente o abusivamente, anche in assenza di disposizioni nazionali o convenzionali che prevedano il diniego. Ciò in quanto il divieto di pratiche abusive sarebbe un principio generale del diritto dell'UE, che trova applicazione indipendentemente dal fatto che i diritti ed i vantaggi oggetto dell'abuso trovino il loro fondamento in Trattati, Regolamenti ovvero in Direttive. Pertanto, secondo la Corte, la circostanza che il soggetto che reclama i benefici della Direttiva “madre – figlia” non ne sia il beneficiario effettivo, è elemento da valutarsi in termini di una pratica elusiva, quale indice di una struttura creata in maniera formale ed artificiosa per usufruire indebitamente dei benefici riservati alle società localizzate in paesi UE.