Considerazioni della Corte in tema di liquidazione del compenso del Commissario Giudiziale12 Luglio 2023
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Nell'ambito di una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, il Giudice di prime cure liquidava il compenso del Commissario Giudiziale sulla base dei valori dell'attivo e del passivo risultanti dalla proposta concordataria, applicando una riduzione del 50% stante l'arresto della procedura nella fase iniziale.
La doglianza sulla quale si fonda il ricorso ha ad oggetto la ritenuta eccessività del compenso liquidato in favore del Commissario Giudiziale, assumendo che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il D.M. 30/2012 e, in particolare, l'art. 5 che, per le procedure di concordato preventivo con liquidazione dei beni dispone che il compenso del Commissario si determini sull'attivo “realizzato” e sul passivo inventariato.
Il Giudice – si legge nella decisione della Corte – liquidando il compenso anche sulla base dell'attivo, e non solo del passivo, inventariato, ha in sostanza disapplicato l'art. 5 c. 1 D.M. 30/2012 che, come rilevato dalla ricorrente, contempla fra i parametri per la determinazione di detto compenso in un concordato in cui sia prevista la liquidazione dei beni, il solo attivo "realizzato".
La questione attiene pertanto alla liquidazione del compenso del commissario giudiziale nelle ipotesi in cui la procedura si arresti anticipatamente, prima della realizzazione dell'attivo, dal momento che, per alcune forme di concordato – come quella in esame – “l'art. 5, D.M. 30/2012 assume il parametro dell'attivo realizzato in luogo di quello dell'attivo inventariato”.
La Corte ha respinto il motivo proposto dalla ricorrente ed ha ritenuto corretta la soluzione adottata dal Tribunale, pur segnalando come essa non sia stata minimamente illustrata in diritto.
La Corte ritiene infatti che “esista un aspetto di irragionevolezza nell'art. 5 del D.M. n. 30/2012, laddove esso fissa, ai commi 1 e 2, due diversi criteri per la liquidazione del compenso del commissario giudiziale, peraltro accomunando alcune tipologie di concordato preventivo anche assai diverse tra loro”.
Prosegue la Corte: “Ebbene, tutto ciò considerato, deve ritenersi che, specie dopo l'unificazione delle due fasi ante e post omologa ai fini della determinazione del compenso, le eventuali attività ulteriori del commissario giudiziale del concordato in continuità ben possano essere apprezzate nell'ambito della forbice tra la percentuale minima e massima prevista dall'art. 1 D.M. n. cit., cui l'art. 5 rinvia - nel rispetto del criterio "dell'opera prestata" ex art. 2, comma 1, D.M. n. cit., richiamato dal successivo art. 5, comma 5, che come detto consente di scendere anche al di sotto del cd. "minimo assoluto" - e che sia più giusto e ragionevole applicare detta percentuale, per tutti i concordati, sul valore dell'attivo inventariato, senza attingere ad un criterio del tutto diverso e certamente esorbitante dalle funzioni del commissario giudiziale, quale è quello dell'attivo realizzato, che rientra invece nell'orbita delle funzioni del liquidatore giudiziale, poiché anche nella fase post omologa i compiti del commissario giudiziale sono pur sempre di sorveglianza, e non già di liquidazione”.
Per porre rimedio agli aspetti di irragionevolezza e disparità di trattamento rinvenuti nell'art. 5, ritengono i Giudici della Corte che “sia necessario disapplicare le disposizioni in questione – perché inficiate da eccesso di potere e violazione di legge per contrasto col principio di ragionevolezza e di uguaglianza – seguendo, in loro vece, il criterio unitario sopra indicato, con i correttivi evidenziati.
Viene affermato, dunque, il seguente principio di diritto: "ai fini della determinazione del compenso unico spettante al commissario giudiziale per l'attività svolta nelle due fasi ante e post omologa, così come nella eventuale fase preconcordataria, va disapplicato, per irragionevolezza e disparità di trattamento, l'art. 5 commi 1 e 2, del d.m. n. 30 del 2012, là dove distingue tra attivo realizzato e inventariato a seconda di due gruppi eterogenei di tipologie di concordato, dovendosi invece fare riferimento, in tutti i casi, all'attivo inventariato".
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