Dottrina / Riviste

Lavoratori impatriati: l'imponibile contributivo coincide con quello fiscale

28 Luglio 2023 |
Per i lavoratori impatriati, la base imponibile previdenziale coincide con quella individuata ai fini fiscali. Con la Circ. INPS 7 giugno 2023 n. 52, l'Istituto di previdenza, assume una posizione ben precisa, chiarendo che per gli impatriati che svolgono attività di impresa in forma individuale, la base imponibile contributiva corrisponde a quella fiscale rilevante ai fini IRPEF.
Le agevolazioni per i lavoratori impatriati

Il regime fiscale agevolato riservato ai lavoratori impatriati è disciplinato dall'art. 16 D.Lgs. 147/2015.

I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato (..), concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni b) l'attivita' lavorativa e' prestata prevalentemente nel territorio italiano.

La detassazione opera anche in favore dei cittadini non iscritti all'AIRE, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi prodotti nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento.

Agevolazione impatriati (D.Lgs. 147/2015)

Regime agevolato

Il reddito prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo li

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