Verifiche fiscali: l’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli30 Luglio 2023
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Il caso concreto Nell'ambito di una verifica fiscale, non di rado un imprenditore può essere destinatario della richiesta di mostrare ai verificatori il contenuto di plichi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e altri supporti materiali chiusi. La normativa di riferimento prescrive che l'apertura coattiva di siffatti “contenitori” di documentazione sensibile debba essere “in ogni caso” basata su un'apposita autorizzazione, rilasciata ai verificatori dal Procuratore della Repubblica. Tuttavia, di frequente la presenza di tali supporti materiali non è preventivata dai verificatori e viene quindi rilevata per la prima volta in sede di accesso alla sede del contribuente: conseguentemente, spesso i verificatori non dispongono della prefata autorizzazione. Laddove i verificatori avanzino comunque la richiesta, il contribuente è obbligato ad adempiervi? Se tale obbligo non sussiste, la documentazione consegnata spontaneamente può comunque essere utilizzata contro il verificato, pur in difetto della già menzionata autorizzazione? Su tali domande si innestano ulteriori considerazioni. Lo Statuto dei diritti del contribuente infatti obbliga i verificatori, in sede di accesso, ad... ![]() Contenuto riservato agli abbonati. |