Dottrina / Riviste

Liquidazione giudiziale della s.a.s. ed effetti sul socio accomandante

16 Agosto 2023 |
Massimiliano Poppi

L'art. 256 CCI ribadisce, di fatto solo con talune novità, la disciplina dettata dall'art. 147 l. fall. in tema di estensione del fallimento - ora, della liquidazione giudiziale - ai soci illimitatamente responsabili (anche) delle s.a.s. Quali conseguenze comporta sui soci la liquidazione giudiziale della s.a.s.? Il socio accomandante può essere assoggettato alla liquidazione giudiziale?

La liquidazione giudiziale in estensione ai soci della s.a.s.: profili normativi

La liquidazione giudiziale della società con soci illimitatamente responsabili comporta, automaticamente, la liquidazione giudiziale di questi ultimi: trattasi di un principio di lunga data, da tempo contenuto nella Legge Fallimentare e ora confluito nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, all'art. 256.

L'automatica apertura della liquidazione giudiziale opera senza sostanziali dubbi con riguardo ai soci accomandatari della s.a.s., in quanto soci illimitatamente responsabili ai sensi dell'art. 2313 c.c.. In altre parole, a fronte dell'apertura della procedura a carico della società, i soci accomandatari vengono assoggettati alla liquidazione giudiziale in via automatica, senza che rilevi in capo ai medesimi la qualifica di imprenditore commerciale o l'effettiva attività gestoria della società.

I soci accomandanti, normalmente, non sono invece assoggettabili alla liquidazione giudiziale per effetto dell'apertura della procedura della società, trattandosi di soci con responsabilità limitata alla quota conferita (art. 2313 c.c.) e, dunque, di soci per i quali non opera l'art. 256 CCI, dedic...

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