No al rimborso IVA per la stabile organizzazione05 Settembre 2023
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Con la sentenza n. 25685 del 4 settembre 2023, la Cassazione ha stabilito che al soggetto non residente dotato di stabile organizzazione in Italia non spetta il rimborso IVA, neppure per le operazioni compiute senza il coinvolgimento della stabile organizzazione stessa. La Cassazione, con la sentenza n. 25685 del 4 settembre 2023, ha stabilito che in tema di IVA, il soggetto non residente dotato di effettiva ed operativa stabile organizzazione in Italia non può accedere al rimborso c.d. agevolato (di cui all'art. 30 c. 3 lett. e DPR 633/72), neppure con riferimento alle operazioni compiute direttamente, senza cioè il coinvolgimento della stabile organizzazione. Alla luce della posizione della Corte di Giustizia Europea, cui la disciplina italiana presta fedele attuazione, la posizione, ai fini dell'IVA, di detto soggetto confluisce in toto in quella della stabile organizzazione, con conseguente esercizio del diritto alla restituzione dell'IVA mediante il meccanismo della detrazione (C.Giust. UE 16 luglio 2009 C-244/08). Nella sentenza, la Cassazione richiama quanto affermato dalla Corte di Giustizia (C.Giust. UE 16 luglio 2009 C-244/08), che si può riassumere nei seguenti punti:
Nel caso di specie, a una società non residente, che ha una stabile organizzazione in Italia, era stato negato il diritto al rimborso dell'IVA a credito su alcune operazioni passive, rilevanti in Italia ed effettuate senza il coinvolgimento della stabile organizzazione. I giudici di legittimità hanno dovuto chiarire se, una volta in cui la società non residente pone in essere in Italia un c.d. centro stabile di interessi sia poi tenuta a esercitare tutti i diritti e adempiere a tutti gli obblighi relativi all'IVA sempre e solo tramite la stabile organizzazione. Alla luce dei punti sopra richiamati, la Cassazione ha stabilito di negare il rimborso dell'IVA alla società del caso di cui trattasi, perché l'esistenza e l'operatività della sua stabile organizzazione fanno confluire la posizione della società in quest'ultima. Fonte: Cass. 4 settembre 2023 n. 25685 |