I soggetti tenuti a redigere il Bilancio consolidato04 Ottobre 2023
|
Il controllo esercitato direttamente dalla controllante o indirettamente tramite le sue imprese controllate o società finanziarie, è l’elemento determinante nella configurazione di un gruppo e nell’identificazione dei soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato. Il caso Le aggregazioni in gruppi d’impresa, maggiormente favorite dallo sviluppo globale dei mercati finanziari, costituiscono un fenomeno internazionale molto rilevante. Il gruppo di imprese è costituito da entità giuridicamente distinte in cui una, la capogruppo, controlla direttamente o indirettamente, di diritto o di fatto, le altre (controllate). Al fine di informare gli stakeholder sulle performance aziendali e sulle prospettive di sviluppo del gruppo, si è reso necessario definire metodologie di formazione e rappresentazione dei dati patrimoniali finanziari ed economici delle società in modo unitario. Vediamo, di seguito, come procedere. Il bilancio consolidato Il bilancio consolidato è, quindi, lo strumento attraverso il quale un gruppo di società, tra le quali sussiste un rapporto di partecipazione, rappresenta le attività, le passività, il patrimonio netto, i proventi, i costi e i flussi finanziari della capogruppo e delle controllate, come un’unica entità economia. La redazione del bilancio consolidato fornisce informazioni sulle dinamiche, sulla gestione globale di un’entità economica complessa e consente di valutare la performance del gruppo fornendo informazioni chiare e precise agli stakeholder. Il principio contabile internazionale che si occupa del bilancio consolidato è l’ IFRS 10 che, attraverso la definizione del concetto di “controllo”, disciplina:
Il focus del presente elaborato vuole delineare i soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato e le condizioni di esonero in applicazione dei principi contabili internazionali e delle Direttive Europee recepite da ogni singolo stato membro. A tale proposito il principio contabile IFRS 10 dispone che sono soggette all’obbligo di consolidamento tutte le società che controllano una o più entità. Di conseguenza, il controllo, esercitato direttamente dalla controllante o indirettamente tramite le sue imprese controllate o società finanziarie, è l’elemento determinante nella configurazione di un gruppo e nell’identificazione dei soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato. Lo stesso principio contabile internazionale stabilisce al paragrafo 6 che: “un investitore controlla un’entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità”. Si conferma così la prevalenza della sostanza sulla forma, ossia non è importante la modalità da cui arriva il controllo ma la sua effettiva esistenza. Attenzione a… Il controllo, definito come concetto determinante per l’identificazione delle società del gruppo oggetto di rappresentazione del bilancio consolidato, richiede la coesistenza di tre condizioni:
La sussistenza di tali condizioni devono essere presenti non solo al momento dell’investimento iniziale ma con continuità. Qualora intervenisse una qualsiasi variazione sugli elementi del controllo la capogruppo è tenuta ad effettuarne le verifiche. Le controllate Dal concetto di controllo così come definito dall’IFRS 10, sono considerate controllate:
La redazione del bilancio consolidato Per molto tempo la redazione del bilancio consolidato è stato diffuso su base volontaria. La CONSOB, in forza dei poteri assegnateli dalla L. 216 del 7.06.1974, aveva reso obbligatoria la redazione del bilancio consolidato per le sole società quotate. Successivamente, tutti i gruppi d’imprese, in forza del recepimento della VII Direttiva CEE, hanno subito l’obbligo legale di redazione del bilancio consolidato. Il D.Lgs 127/1991 e 87/92, rispettivamente per le società commerciali, industriali e di servizi il primo e gli enti finanziari e assicurativi il secondo, determinano i criteri di redazione e il contenuto del bilancio consolidato. A norma del citato D.lgs 127/1991 (art. 25) sono tenuti alla redazione del bilancio consolidatole società per azioni (s.p.a.), le società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) e le società a responsabilità limitata (s.r.l.) che controllano un’impresa, in qualsiasi forma. Sono soggetti allo stesso obbligo:
Il D.lgs 127/1991 all’art. 27 dispone anche i casi di esonero alla redazione del bilancio consolidato, precisamente:
Le ragioni dell’esonero devono essere spiegate in nota integrativa dalla capogruppo. Esonero per dimensioni Un’attenzione particolare viene data all’esonero di redazione del bilancio consolidato per dimensioni. L’art. 27 dispone l’esonero per i soggetti che non superano i parametri specificati per due esercizi consecutivi. E’ necessario quindi precisare che non basta un unico esercizio per essere esonerati dalla redazione, questo è molto importante per i gruppi di nuova costituzione in cui la redazione del bilancio consolidato è obbligatoria a prescindere dai limiti dimensionali.
In conclusione
Ovviamente l’esonero non si applica in caso di società quotate in borsa. |