Dottrina / Best practice

I soggetti tenuti a redigere il Bilancio consolidato

04 Ottobre 2023 |

Il controllo esercitato direttamente dalla controllante o indirettamente tramite le sue imprese controllate o società finanziarie, è l’elemento determinante nella configurazione di un gruppo e nell’identificazione dei soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato.

Il caso

Le aggregazioni in gruppi d’impresa, maggiormente favorite dallo sviluppo globale dei mercati finanziari, costituiscono un fenomeno internazionale molto rilevante. Il gruppo di imprese è costituito da entità giuridicamente distinte in cui una, la capogruppo, controlla direttamente o indirettamente, di diritto o di fatto, le altre (controllate). Al fine di informare gli stakeholder sulle performance aziendali e sulle prospettive di sviluppo del gruppo, si è reso necessario definire metodologie di formazione e rappresentazione dei dati patrimoniali finanziari ed economici delle società in modo unitario. Vediamo, di seguito, come procedere.

Il bilancio consolidato

Il bilancio consolidato è, quindi, lo strumento attraverso il quale un gruppo di società, tra le quali sussiste un rapporto di partecipazione, rappresenta le attività, le passività, il patrimonio netto, i proventi, i costi e i flussi finanziari della capogruppo e delle controllate, come un’unica entità economia. La redazione del bilancio consolidato fornisce informazioni sulle dinamiche, sulla gestione globale di un’entità economica complessa e consente di valutare la performance del gruppo fornendo informazioni chiare e precise agli stakeholder.

Il principio contabile internazionale che si occupa del bilancio consolidato è l’ IFRS 10 che, attraverso la definizione del concetto di “controllo”, disciplina:

  • i principi per la redazione del bilancio consolidato;
  • le modalità attraverso cui un’entità debba essere consolidata o meno;
  • i soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato;
  • le condizioni di esonero alla redazione.

Il focus del presente elaborato vuole delineare i soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato e le condizioni di esonero in applicazione dei principi contabili internazionali e delle Direttive Europee recepite da ogni singolo stato membro.

A tale proposito il principio contabile IFRS 10 dispone che sono soggette all’obbligo di consolidamento tutte le società che controllano una o più entità. Di conseguenza, il controllo, esercitato direttamente dalla controllante o indirettamente tramite le sue imprese controllate o società finanziarie, è l’elemento determinante nella configurazione di un gruppo e nell’identificazione dei soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato. Lo stesso principio contabile internazionale stabilisce al paragrafo 6 che: “un investitore controlla un’entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità”. Si conferma così la prevalenza della sostanza sulla forma, ossia non è importante la modalità da cui arriva il controllo ma la sua effettiva esistenza.

Attenzione a…

Il controllo, definito come concetto determinante per l’identificazione delle società del gruppo oggetto di rappresentazione del bilancio consolidato, richiede la coesistenza di tre condizioni:

  • il potere sull’entità oggetto d’investimento;
  • l’esposizione o il diritto ai rendimenti variabili derivanti dalla relazione con l’investee;
  • la capacità di esercitare il potere sull’ entità per incidere sull’ammontare dei suoi rendimenti.

La sussistenza di tali condizioni devono essere presenti non solo al momento dell’investimento iniziale ma con continuità. Qualora intervenisse una qualsiasi variazione sugli elementi del controllo la capogruppo è tenuta ad effettuarne le verifiche.

Le controllate

Dal concetto di controllo così come definito dall’IFRS 10, sono considerate controllate:

  • le società in cui si possiede la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo di diritto;
  • le società di cui si dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (controllo di fatto);
  • le società in cui, in base ad accordi con altri soci (esempio i sindacati di voto), si controlla la maggioranza dei diritti di voto dell'assemblea ordinaria;
  • le società in cui, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, si ha il potere di esercitare un'influenza dominante;
  • le imprese su cui un’altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consente questi contratti o clausole;
  • le imprese di cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla la maggioranza dei diritti di voto (es. patti di sindacato, impegno di alcuni soci a non esercitare il voto).

La redazione del bilancio consolidato

Per molto tempo la redazione del bilancio consolidato è stato diffuso su base volontaria. La CONSOB, in forza dei poteri assegnateli dalla L. 216 del 7.06.1974, aveva reso obbligatoria la redazione del bilancio consolidato per le sole società quotate. Successivamente, tutti i gruppi d’imprese, in forza del recepimento della VII Direttiva CEE, hanno subito l’obbligo legale di redazione del bilancio consolidato. Il D.Lgs 127/1991 e 87/92, rispettivamente per le società commerciali, industriali e di servizi il primo e gli enti finanziari e assicurativi il secondo, determinano i criteri di redazione e il contenuto del bilancio consolidato.

A norma del citato D.lgs 127/1991 (art. 25) sono tenuti alla redazione del bilancio consolidatole società per azioni (s.p.a.), le società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) e le società a responsabilità limitata (s.r.l.) che controllano un’impresa, in qualsiasi forma. Sono soggetti allo stesso obbligo:

  • gli enti previsti dall’art. 2201 del codice civile (enti pubblici economici), le società cooperative e le società di mutua assicurazione che controllano Società per azioni, Società in accomandita per azioni e Società a responsabilità limitata;
  • le società di persone in cui tutti i soci illimitatamente responsabili sono società di capitali e controllanti un’impresa.

Il D.lgs 127/1991 all’art. 27 dispone anche i casi di esonero alla redazione del bilancio consolidato, precisamente:

  • esonero implicito secondo l’art. 25 per mancanza dell’obbligo di redazione del bilancio di esercizio:
    • società di persone (salvo che tutti i soci illimitatamente responsabili siano Società di capitali)
    • associazioni e fondazioni che svolgono attività economiche
    • imprese individuali
  • esonero per le imprese al vertice di gruppi di modeste dimensioni che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato su base consolidata per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
  • totale degli attivi degli stati patrimoniali: euro 20.000.000;
  • totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 40.000.000;
  • dipendenti impiegati in media nell'esercizio: 250 unità.
  • esonero per i soggetti a loro volta controllati:
  • impresa controllata da un’altra obbligata alla pubblicazione del bilancio consolidato secondo il diritto UE del paese di appartenenza. Tale esonero non si applica se la redazione del consolidato è stata richiesta almeno sei mesi prima della chiusura dell’esercizio da almeno il 5% dei soci.

Le ragioni dell’esonero devono essere spiegate in nota integrativa dalla capogruppo.

Esonero per dimensioni

Un’attenzione particolare viene data all’esonero di redazione del bilancio consolidato per dimensioni.

L’art. 27 dispone l’esonero per i soggetti che non superano i parametri specificati per due esercizi consecutivi. E’ necessario quindi precisare che non basta un unico esercizio per essere esonerati dalla redazione, questo è molto importante per i gruppi di nuova costituzione in cui la redazione del bilancio consolidato è obbligatoria a prescindere dai limiti dimensionali. 

  1. Nel primo esercizio in cui si forma il gruppo è comunque obbligatorio redigere il bilancio consolidato anche se non si superano i limiti sopra specificati;
  2. L’esonero dall’obbligo scatta già nel secondo esercizio in cui non si sono superati due dei limiti indicati;
  3. Nell’esercizio in cui si superano i parametri è obbligatorio redigere il bilancio consolidato.

In conclusione

Esistenza del gruppo

Supera parametri

Esonero

Primo anno

No

No

Secondo anno

No

Si

Terzo anno

No

Si

Quarto anno

Si

No

Ovviamente l’esonero non si applica in caso di società quotate in borsa.