Il “fido di fatto” sotto la lente della giurisprudenza07 Novembre 2023
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Gli aspetti più rilevanti relativi al dibattuto tema del c.d. “fido di fatto” – la pattuizione di un'apertura di credito “per facta concludentia” e non in forma scritta – attengono all'onere della prova e alla tolleranza mantenuta dalla banca nei confronti dello scoperto del conto corrente del cliente. Prendendo le mosse dalla pronuncia C. App. Firenze, 29 giugno 2022, n. 1381, si esaminano alcuni orientamenti di legittimità e di merito sul punto.
Il fido di fatto deve essere provato dal correntista. Ad avviso della citata pronuncia della Corte d'Appello fiorentina: “ove pure voglia ammettersi che possano essere stati concessi affidamenti non in forma scritta e che questi siano stati nel tempo costantemente confermati, occorre che di essi venga comunque offerta prova”. Discusso è dunque il profilo se la prova che incombe sul correntista debba essere fornita esclusivamente tramite la produzione del contratto di apertura di credito ovvero mediante il ricorso a prove c.d. indirette. La Corte di Appello di Genova (con sentenza del 3 gennaio 2023, n. 14) ha reputato come “la prova del fido debba essere fornita soltanto tramite il documento costitutivo, ossia il contratto di apertur... Contenuto riservato agli abbonati. |