Dottrina / Riviste

Prestiti ai dipendenti: calcolo e tassazione del fringe benefit

17 Novembre 2023 |

In caso di prestiti concessi dal datore di lavoro al lavoratore, il reddito imponibile è identificato con il 50% della differenza tra l'ammontare degli interessi calcolati in base al tasso di riferimento vigente al termine di ciascun anno e quello effettivamente praticato al dipendente.

Vantaggio per il lavoratore

In caso di concessione diretta di prestiti ai dipendenti (o del diritto di ottenerli da terzi) remunerati con un tasso di interesse inferiore al tasso ufficiale di riferimento (TUR) emerge un beneficio a favore del dipendente disciplinato dal comma 4, lettera b) dell'art. 51 DPR 917/86 (TUIR).

Il fringe benefit è dato dal 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolati in base al tasso ufficiale di sconto - ora tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea - vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso concordato, salvo specifiche esclusioni. Sono infatti esclusi da questa regola i prestiti concessi prima dell'1° gennaio 1997, per i quali si applica il criterio del costo specifico e quelli di importo inferiore a 12 mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, a dipendenti in cassa integrazione guadagni o in contratto di solidarietà, a dipendenti vittime dell'usura o di richieste estorsive.

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