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Permessi L.104 e congedo straordinario utilizzabili alternativamente

23 Novembre 2023 |
L'Inps con il Messaggio 4143 chiarisce che è possibile per due lavoratori effettuare domanda per il congedo straordinario 151/2001 e per i tre giorni di permessi L.104/1992 per l'assistenza al medesimo soggetto e nel medesimo periodo, ma la fruizione deve riguardare giornate diverse.

Fonte: Quotidianopiù

Il messaggio Inps numero 4143 del 22 novembre 2023 interviene in merito alla possibilità d'utilizzo per la medesima persona dei permessi di cui all'art. 33 L. 104/92 e della fruizione del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001.

Le modifiche del D.Lgs. 105/2022

Il D.Lgs. 105/2022, entrato in vigore dal 13 agosto 2022, oltre a modificare la disciplina dei congedi parentali ha introdotto novità normative in materia di permessi e di congedo straordinario per l'assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c, 3, L. 104/92.

La misura è intervenuta anche sul principio del “referente unico dell'assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi modificato l'art. 33 L. 104/92. L'eliminazione del referente unico ha creato la possibilità di vedere domande di diversi benefici durante il medesimo periodo riferiti alla stessa persona in situazione di necessità.

L'istituto era già intervenuto precedentemente sul tema in termini generali con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023, mentre con il messaggio in commento fornisce precisazioni sulla casistica di richieste di congedo straordinario di cui all'art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001, e permessi di cui all'art. 33 L. 104/92, in favore di più richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità in situazione di gravità.

Richieste per il medesimo soggetto

Il messaggio è indirizzato a fornire chiarimenti agli uffici territoriali, che avranno successive indicazioni anche per la gestione delle pregresse richieste già giudicate senza tali indicazioni.

In particolare l'Inps rammenta che il D.Lgs. 105/2022 non ha modificato il comma 5-bis dell'art. 42 D.Lgs. 151/2001 in base al quale, a eccezione dei genitori, il congedo straordinario di cui al comma 5 e i permessi di cui all'art. 33, c. 3, L. 104/92, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave. In questo caso quindi nulla è stato innovato.

Da ciò l'INPS conferma che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave, scostandosi in questo caso dal superamento del referente unico.

Mentre è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all'art. 33 L. 104/92 a più lavoratori per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.

In termini pratici, come affermato dall'Istituto può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all'art. 33, c. 3, L. 104/92, o del prolungamento del congedo parentale o delle ore di permesso alternative al prolungamento per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

E allo stesso modo, in senso opposto, può essere autorizzata una richiesta di permessi L. 104/92 mentre sono già stati autorizzati periodi di congedo straordinario.

L'aspetto che è però necessario sottolineare è l'impossibilità di fruizione dei benefici nelle medesime giornate, trattandosi di istituti che come ricorda l'Inps hanno la medesima finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi alternativi.