Dottrina / Riviste

Contratti di prossimità: requisiti e finalità dello strumento per le aziende

02 Gennaio 2024 |
Luca Torni

Sono considerati contratti di prossimità quei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale o dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda. L'art. 8 DL 138/2011 prevede la possibilità di stipulare accordi volti a realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori, in deroga alle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva nazionale e nella legge, con l'obiettivo di disciplinare contratti e rapporti in modo più rispondente alle specifiche realtà aziendali (o territoriali).

Sommario
Campo di applicazione ed efficacia

I contratti di prossimità possono essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale; nel secondo caso, non ci sono disposizioni normative che precisano la delimitazione geografica, quindi se regionale, provinciale o comunale. Per quanto riguarda il datore di lavoro, non sono previste disposizioni particolari, pertanto possono essere sottoscritti da singoli datori di lavoro o da associazioni datoriali rappresentative a livello territoriale; in ogni caso, trovano applicazione ad una platea di destinatari ben determinata e non su ogni unità produttiva facente capo al medesimo datore di lavoro, come previsto dalla nota Min Lav n. 10599/2016.

Per quanto riguarda le organizzazioni dei lavoratori, la norma fa riferimento unicamente a quelle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, oppure dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda (RSA o RSU) ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011. Il Min Lav, nella nota n. 27/2015, ha precisato che gli indici sintomatici cui fare riferimento ai fini d...

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