Fonte: Quotidianopiù
Il Decreto Lavoro ha istituito, quali misure di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli, il Supporto per la formazione e il lavoro (di seguito, anche SFL), a decorrere dal 1° settembre 2023, e l'Assegno di inclusione (di seguito, anche ADI), a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Al fine di promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti beneficiari delle predette misure, il citato Decreto Lavoro ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'ADI o del SFL.
La richiesta andrà gestita tramite il portale delle agevolazioni presente sul sito inps attraverso un modulo di prossima pubblicazione.
Le agevolazioni spetteranno nei limiti delle risorse specificatamente stanziate.
Datori di lavoro che possono accedere all'esonero
L'esonero contributivo è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi:
- i datori di lavoro del settore agricolo.
- le agenzie per il lavoro con delle specificità, (art. 10 c. 4, DL 48/2023),
- gli Istituti di Patronato, gli Enti bilaterali e le Associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità, agli enti del Terzo settore che, per statuto, svolgono attività di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori; alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale quelle di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori, ove autorizzati all'attività di intermediazione (di seguito anche “gli Enti”).
Rapporti di lavoro esonerabili
L'esonero contributivo in esame spetta per le assunzioni con:
- contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale;
- contratto di apprendistato;
- assunzioni a scopo di somministrazione;
- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale;
- rapporto di lavoro subordinato instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
L'assunzione deve riguardare soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro (e non soggetti che, pur avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, non l'hanno ancora percepita).
Il rispetto del suddetto requisito non è, invece, richiesto né nelle ipotesi di proroga del rapporto né nelle ipotesi di eventuale conversione a tempo indeterminato dello stesso.
Il medesimo esonero è altresì riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Le assunzioni/trasformazioni devono decorrere a fare data dal 1° gennaio 2024.
Non rientra nell'ambito di applicazione della norma il rapporto di lavoro:
- a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
- intermittente, la cui caratteristica principale è quella di modulare la durata delle prestazioni lavorative alla variabilità delle esigenze datoriali, né nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale.
Condizioni di accesso
L'esonero è riconosciuto esclusivamente alle seguenti condizioni:
- inserimento dell'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL (art. 10 c. 3, DL 48/2023);
- rispetto delle condizioni stabilite dalla legge (art. 1 c. 1175 L. 296/2006) in materia di possesso del DURC, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- rispetto delle condizioni stabilite dalla legge in materia di obblighi di assunzione dei lavoratori disabili (L. 68/99);
- l'assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (art. 31 D.Lgs. 150/2015: tale condizione non opera per le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili);
- l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- l'assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione si applica anche all'utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell'arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione con l'utilizzatore, il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) per la nuova assunzione non può fruire dell'esonero contributivo in oggetto. Anche in questo caso, la nozione di datore di lavoro va intesa tenendo in considerazione gli elementi di relazione, controllo e collegamento sopra illustrati, che vanno opportunamente riferiti al datore di lavoro effettivo, coincidente con l'utilizzatore.
L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all'instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che detti enti assicurino, per il periodo di fruizione dell'incentivo riconosciuto al datore di lavoro, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo.
Restituzione dell'incentivo
Nel caso di licenziamento effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione del lavoratore (anche se in prova) beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro o dell'Assegno di inclusione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, con applicazione delle sanzioni civili.
Sono esclusi i casi di dimissioni per giusta causa e licenziamento per giusta causa o giustificato motivo non dichiarati illegittimi.
Anche il recesso dal contratto di apprendistato al termine del periodo formativo determina l'obbligo di restituzione dell'incentivo fruito. Solo nelle ipotesi di contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, il recesso per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, come attestato dall'istituzione formativa, non genera la restituzione dell'incentivo fruito.
La restituzione dell'incentivo fruito non opera, invece, nel caso in cui il datore di lavoro decida di risolvere il rapporto di lavoro, in applicazione di clausola contrattuale di automatica risoluzione del rapporto lavorativo prevista dal contratto collettivo, al raggiungimento dell'età pensionabile del dipendente.
Inoltre, si precisa che, nelle ipotesi in cui il predetto incentivo è attribuito anche alle agenzie per il lavoro o agli enti sopra individuati, l'insorgenza, per i motivi di legge sopra richiamati, dell'obbligo di restituzione dell'incentivo fruito da parte del datore di lavoro non ha effetti in relazione al contributo agli stessi riconoscibile per la mera attività di mediazione.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
L'efficacia dell'esonero contributivo è subordinata al rispetto della disciplina in materia di aiuti “de minimis”, secondo quanto disposto dai regolamenti (UE) sugli aiuti di importanza minore n. 1407 del 18 dicembre 2013 (regime generale), n. 1408 del 18 dicembre 2013 (settore agricolo) e n. 717 del 27 giugno 2014 (settore della pesca e dell'acquacoltura).
L'esonero contributivo in argomento potrà essere fruito solo se l'intero importo - quantificato tenendo conto di tutto il periodo di tempo in cui lo stesso è utilizzabile -non supera il massimale concedibile previsto dai regolamenti comunitari relativi agli aiuti “de minimis” di settore nell'arco di tre anni (l'anno in corso e i due anni precedenti).
Per la concessione di tali aiuti non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea (art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
Misura e durata dell'esonero
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TIPOLOGIA CONTRATTUALE
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ESONERO/CONTRIBUTO
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DURATA (1)
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contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno
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100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro
Limite massimo annuo: 8.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di dodici mesi (666,66 euro mensili e 21,50 euro giornalieri)
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12 mesi
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Contratto di apprendistato
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Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato parziale
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il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto
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Per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.
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50%dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (333,33 euro mensili e10,75 euro giornalieri)
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Non oltre la durata del rapporto per un massimo di 12 mesi
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Trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato
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100% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, per la durata massima di dodici mesi decorrenti dalla data della trasformazione, a cui si aggiungono i periodi di esonero precedentemente fruiti in relazione all'assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale, nella misura del 50% della contribuzione datoriale dovuta.
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12 mesi, nelle ipotesi in cui il rapporto originario a tempo determinato abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi.
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Nei casi di trasformazione dei rapporti di lavoro a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato
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Assunzione a tempo indeterminato effettuata in conseguenza dell'attività di intermediazione di un'agenzia per il lavoro
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l'agenzia ha diritto a contributo proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, pari al 30% e per un ammontare massimo di 2.400 euro (30% di 8.000 euro)
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In caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale, tale contributo spetta una tantum per ogni soggetto assunto.
Pertanto, qualora il lavoratore venga assunto a tempo determinato e, successivamente, il rapporto di lavoro venga prorogato e/o trasformato a tempo indeterminato, il contributo è riconoscibile all'ente intermediario per un solo rapporto di lavoro, senza possibilità di riconoscere ulteriori contributi per la prosecuzione del rapporto stesso.
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Assunzione in conseguenza dell'attività di intermediazione di un'agenzia per il lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale
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contributo proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, pari al 30% e per un ammontare massimo di 1.200 euro (30% di 4.000 euro).
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Assunzione in conseguenza dell'attività di intermediazione degli enti sopra descritti
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i predetti enti hanno diritto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, a un contributo pari:
- al 60% dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono tempo indeterminato;
- all'80% dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori che assumono con le altre tipologie contrattuali.
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Il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso in caso di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ivi comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
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Contribuzione non esonerabile
Non possono essere oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all'INAIL;
- il contributo al Fondo TFR;
- il contributo al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol;
- il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali;
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi.
Il contributo aggiuntivo per l'IVS destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione dell'esonero contributivo. Una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l'abbattimento della quota annua del TFR o dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo, esclusa, per effetto dell'applicazione del massimale annuo, dalla fruizione dell'esonero contributivo.
In caso di applicazione delle misure compensative (art. 10, c. 2 e 3, D.Lgs. 252/2005) relative alla destinazione del TFR ai fondi pensione e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR di cui all'art. 2120 c.c. - l'esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative.
Coordinamento con altri esoneri
L'esonero contributivo per l'assunzione dei soggetti beneficiari del SFL o dell'ADI, laddove si tratti di persone con disabilità, è cumulabile con l'incentivo economico per l'assunzione di soggetti disabili di cui all'art. 13 legge 68/99, nei limiti del 100% dei costi salariali ammissibili.
L'esonero in oggetto è, infine, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.
La restante platea di esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente relativi alla contribuzione datoriale, l'esonero in trattazione non è cumulabile.