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Certificazione unica 2024: novità per fringe benefit e mance

16 Gennaio 2024 |
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 8253 del 15 gennaio 2024, ha approvato definitivamente la CU 2024, relativa all'anno di imposta 2023. Viene dunque confermata la bozza con le novità previste per il 2024: la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori del turismo e l'innalzamento a 3000 euro dei fringe benefit per lavoratori con figli a carico.

Fonte: QuotidianoPiù

Il 16 gennaio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il proprio provvedimento del 15 gennaio 2024 con protocollo n. 8253 denominato “Approvazione della Certificazione Unica “CU 2024”, relativa all'anno 2023, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica”.

Nei fatti il provvedimento in parola benedice sostanzialmente la bozza del modello CU già veicolata in data 22 dicembre 2023 nonché, a ruota, le innovazioni in essa contenute. Le novità, già in parte note, riguardano dunque l'esposizione della tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico, la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, l'innalzamento a tremila euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, l'indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e la rideterminazione della riduzione Irpef spettante al comparto sicurezza e difesa.

Ma, in concreto, come si dovrà compilare la CU 2024? Vediamo assieme alcuni passaggi salienti.

I benefit nella CU

Orami noto e superato, l'art 40 DL 48/2023, ha previsto per il solo periodo d'imposta 2023 ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento ad euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall'art. 51, c. 3, TUIR. Non solo. Sempre per i destinatari di cui sopra vengono inclusi nuove tipologie di benefits quali le somme erogate o rimborsate ai lavoratori da parte dei datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Ai restanti lavoratori dipendenti, come chiarito dall'art. 40, c. 2, continuerà ad applicarsi l'ordinario regime di esenzione il quale prevede una soglia di esenzione fino a euro 258,23 per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, che non estende tale previsione ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, per i quali quindi resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente.

Non bisogna dimenticarsi, attenzione, che i benefits in parola non sono gli unici promulgati nel 2023. Con il DL 5/2023, in effetti, abbiamo assistito alla possibilità di erogazione del c.d. buono carburante di importo individuale non superiore ad euro 200,00 che, in legge di conversione n. 23 del 2023 (10 marzo), abbiamo compreso essere imponibile contributivo ed esente fiscale. Ovviamente, nel rispetto delle previsioni normative, per quanto l'INPS sia di opinione contraria, l'imponibilità contributiva appare riferibile alle sole erogazioni post entrata in vigore della legge di conversione, dato che nel periodo precedente (dalla data di pubblicazione del decreto legge al giorno prima della conversione in legge) si deve rilevare la non imponibilità complessiva, non essendo operativa e vigente alcuna norma in senso contrario.

Ma tali benefit come andranno espositi nella CU del 2024?

Come si potrà notare, seguendo le istruzioni della CU:

  • Al campo 474 “va indicata la quota di erogazioni in natura e dei compensi in natura comunque erogati indipendentemente dal loro ammontare per i quali l'art. 51, comma 3 del Tuir ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore o uguale a euro 258,23. Si precisa che nel caso in cui venga effettuata un'erogazione in natura di cui all'art. 51, comma 3 del Tuir, in sostituzione del premio di risultato l'intero importo di detta erogazione deve essere riportato nel presente punto.” Pertanto, se vi fosse una conversione di un premio di risultato in “ticket” di cui al 51 co 3, l'importo dovrà evidenziarsi in tale casella (ed anche alla casella 580 relativa, appunto, ai premi convertiti);
  • Al campo 475 “dovrà essere riportata “la quota di erogazione in natura comunque erogata indipendentemente dal loro ammontare per i quali la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore o uguale a euro 3.000. Nella ipotesi in cui tali erogazioni superino il valore di euro 3.000, l'intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria. Si precisa che nel caso in cui venga effettuata un'erogazione di fringe benefit di cui all'art. 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, in sostituzione del premio di risultato l'intero importo di detta erogazione deve essere riportato nel presente punto.”

Anche in questo caso, specularmente con quanto sopra, nel caso di premi di risultato convertiti dovrà altresì compilarsi la casella 581 della CU;

  • Rimane l'esposizione del c.d. bonus carburante, rimessa alla casella 476 la quale esporrà il valore del buono erogato al percipiente. Sempre per le determinazioni sopra esposte, se tale buono fosse stato consegnato in conversione a somme riferite al premio di risultato, andrebbe comunque esposto anche nella casella 583;

Non possiamo non ricordare, per quanto ai benefits legati ai genitori con figli a carico, come, per quanto alla loro nozione ex art 12, c. 2, TUIR, debba farsi riferimento al possesso di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.

L'azienda, per l'applicazione del beneficio in parola, deve essere in possesso della dichiarazione con il codice fiscale del figlio a carico.

Le mance

Come già previsto in bozza della CU, viene confermata l'esposizione dele c.d. mance in una nuova sezione denominata “Somme assoggettate ad imposta sostitutiva”.

Ricordiamo come i commi da 58 a 62 dell'arti. 1 legge 197/2022, introducono, in luogo della tassazione ordinaria, una nuova modalità di tassazione per particolari somme percepite dai lavoratori dipendenti. Nello specifico, si dispone una tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite dai clienti ̶ a titolo di liberalità (c.d. mance) e corrisposte sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici ̶ ai lavoratori del settore privato. Tali somme costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette ad una tassazione sostitutiva, con l'aliquota del 5%, entro il limite del venticinque per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.

Nel precisare come il nuovo regime di tassazione in esame si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 legge 287/91, che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 verifichiamo l'esposizione in CU.

Il quadro, complesso, richiede l'esposizione:

  • Al campo 651 del reddito settore turistico (su cui verrà calcolato il 25% massimo di detassazione come sorte capitale delle mance)
  • Al campo 652 il valore delle mance assoggettate
  • Al campo 653 il valore dell'imposta sostitutiva
  • Al campo 655 l'importo della mancia assoggettata ordinariamente

Nella realtà, in ogni caso, abbiamo assistito ad una scarsa applicazione dell'imposta sostitutiva sulle “donazioni” in trattazione, complessa sia come conoscenza (come sapere se un dipendente percepisce una liberalità da un cliente se non lo riferisce?) che come gestione (utilizzare come parametro il reddito dell'anno, dato in movimento, non ha contribuito alla facile implementazione della nuova norma).

Vedremo se il 2024, nel merito, sarà diverso.

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