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Dividendi: applicazione del regime transitorio da verificare nel 2024

17 Gennaio 2024 |
Marco Nessi
Con la conclusione dell'esercizio 2022, si è chiusa la finestra temporale entro la quale vige il regime transitorio per la distribuzione degli utili prodotti fino al 31.12.2017 a favore dei soci soggetti IRPEF non imprenditori. Ad oggi, in quali casi la disciplina trova applicazione?

Da: QuotidianoPiù

La L. 205/2017 ha esteso agli utili derivanti da partecipazioni qualificate distribuiti dal 1° gennaio 2018 il trattamento fiscale previsto per le partecipazioni non qualificate, rendendo così irrilevante l'individuazione della natura (qualificata e non) delle partecipazioni (sul tema si veda anche la circolare Assonime 17.5.2018 n. 11).

Per effetto di quanto sopra, a partire dal 1° gennaio 2018, i dividendi incassati dalle persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell'esercizio d'impresa in relazione a partecipazioni (qualificate e non) sono tassati mediante l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta pari al 26% (art. 27 DPR 600/73).

Al fine di coordinare le disposizioni con quelle contenute nel DM 26 maggio 2017, l'art. 1 c. 1006 L. 205/2017 ha introdotto una specifica disciplina transitoria secondo cui, stante la necessità di operare una tassazione coerente con l'IRES corrisposta dalla società, alle distribuzioni di dividendi derivanti da partecipazioni qualificate:

  • effettuate a favore di persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell'esercizio d'impresa;
  • deliberate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022;
  • aventi a oggetto utili prodotti fino all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2017;

continuano ad applicarsi le norme previste dal DM 26 maggio 2017.

Pertanto, in caso di distribuzione di riserve formatesi con utili realizzati ante 1° gennaio 2018, ai fini della determinazione delle modalità di tassazione in capo al soggetto partecipante, i dividendi si considerano formati prioritariamente con gli utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007; poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e, infine, fino al 31 dicembre 2017 (l'obiettivo di questa disposizione è quella di salvaguardare la più favorevole tassazione del socio che deriva dall'adozione delle previgenti disposizioni, fermo restando la presunzione di preventiva distribuzione delle riserve formatesi per prime, ovvero fino all'anno 2007).

Questa presunzione:

  • opera anche in relazione alle riserve che si sono formate a partire dall'anno 2018, le quali sono distribuibili solamente a partire dal momento in cui saranno terminate le “vecchie” riserve (pertanto, è sempre necessario distribuire le riserve precedenti al 2018 e, solo successivamente, quelle maturate a partire dal 2018;
  • non è applicabile per le eventuali coperture di perdite (in questo caso, la società è libera di utilizzare le riserve a prescindere dal relativo anno di formazione delle stesse).

Nella seguente tabella riepiloghiamo le diverse modalità di tassazione degli utili derivanti dalla detenzione di partecipazioni (qualificate e non), a seconda dell'arco temporale in cui tali utili sono stati prodotti e della data di delibera.

Oggetto

Utili prodotti fino al

31/12/2007

Utili prodotti dall'1/1/2008 al 31/12/2016

Utili prodotti dall'1/1/2017 al 31/12/2017

Utili prodotti dall'1/1/2018

Delibera

Dall'1/1/2018 al 31/12/2022

Dall'1/1/2019

Aliquota IRES

33%

27,5%

24%

24%

Tipologia

partecipazione

Non

qualificata

Qualificata

Non

qualificata

Qualificata

Non qualificata

Qualificata

Non qualificata/ Qualificata

Quota

imponibile

100%

40%

100%

49,72%

100%

58,14%

100%

Ritenuta/IRPEF

Ritenuta

26%

IRPEF

Ritenuta

26%

IRPEF

Ritenuta

26%

IRPEF

Ritenuta

26%


Distribuzioni dei dividendi effettuate nel 2024

Con riferimento al quadro normativo sopra illustrato occorre considerare che, con la conclusione dell'esercizio 2022, si è chiusa la finestra temporale entro la quale vige il citato regime transitorio per la distribuzione degli utili prodotti fino al 31.12.2017 a favore dei soci soggetti IRPEF non imprenditori.

Pertanto, ad oggi, i casi in cui la disciplina transitoria richiamata al precedente paragrafo può trovare ancora applicazione riguardano le distribuzioni dei dividendi da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche (o soggetti ad esse equiparati al fine del regime transitorio) non nell'esercizio di un'impresa commerciale:

1) deliberate entro il 31.12.2022;

2) non ancora pagate entro la medesima data.

Con riferimento a quanto sopra occorre, tuttavia, ricordare l'interpretazione restrittiva espressa dall'Agenzia delle Entrate in merito all'applicazione del regime transitorio. Infatti, nella risposta all'interpello 16 settembre 2022 n. 454, l'applicabilità del regime in esame è stata limitata alle sole ipotesi di dividendi non solo deliberati ma anche effettivamente pagati entro il 31 dicembre 2022 (ciò, evidentemente, al fine di evitare l'allungamento del regime transitorio anche agli anni successivi al 2022. Questa interpretazione restrittiva superai chiarimenti in precedenza espressi nella risoluzione 6 giugno 2019 n. 56/E e Risp. AE 30 marzo 2022 n. 163, in cui, viceversa, la stessa Amministrazione aveva individuato la sola delibera di distribuzione dei dividendi entro il 31.12.2022 quale elemento rilevante per l'applicazione del regime transitorio).

Successivamente, nel principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022, l'Agenzia delle Entrate:

  • (da un lato) ha modificato la propria interpretazione, riconoscendo l'applicabilità del regime transitorio agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, previa distribuzione di dividendi deliberati con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022 (indipendentemente dal fatto che l'effettivo pagamento dei dividendi stessi avvenga in una data successiva);
  • (dall'altro) ha ribadito (in chiave anti-abusiva) il potere dell'Amministrazione finanziaria di contestare l'eventuale natura simulata delle deliberi di distribuzione dei dividendi, come ad esempio nelle ipotesi di pagamenti di dividendi con termini ultrannuali (ciò in quanto, in questo caso, secondo l'Agenzia, si verificherebbe un'impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formatisi fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti a favore di soci possessori di partecipazioni qualificate).

Sulla questione in esame, più ragionevolmente, l'AIDC di Milano (norma di comportamento marzo 2023 n. 218) ha riconosciuto:

  • la possibilità di applicare il regime transitorio alle distribuzioni di dividendi da partecipazioni qualificate deliberate entro il 31.12.2022 e pagate anche successivamente a tale data purché entro il termine di prescrizione quinquennale (ex art. 2949 c.c.). Ciò, evidentemente, nella considerazione che l'applicazione del regime transitorio non richiede alcuna ulteriore condizione o requisito;
  • la possibilità dell'Agenzia delle entrate di contestare le eventuali condotte “simulate” o abusive volte esclusivamente all'indebita l'applicazione del regime transitorio stesso.

L'articolato contesto interpretativo sopra riepilogato dovrà quindi essere adeguatamente considerato nelle ipotesi in cui, in presenza dei relativi presupposti, si voglia estendere l'applicazione del regime transitorio ai dividendi da partecipazioni qualificate distribuiti nel 2024 con delibera assunta entro il 31 dicembre 2022.