Dividendi: applicazione del regime transitorio da verificare nel 202417 Gennaio 2024
|
Da: QuotidianoPiù Per effetto di quanto sopra, a partire dal 1° gennaio 2018, i dividendi incassati dalle persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell'esercizio d'impresa in relazione a partecipazioni (qualificate e non) sono tassati mediante l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta pari al 26% (art. 27 DPR 600/73). Al fine di coordinare le disposizioni con quelle contenute nel DM 26 maggio 2017, l'art. 1 c. 1006 L. 205/2017 ha introdotto una specifica disciplina transitoria secondo cui, stante la necessità di operare una tassazione coerente con l'IRES corrisposta dalla società, alle distribuzioni di dividendi derivanti da partecipazioni qualificate:
continuano ad applicarsi le norme previste dal DM 26 maggio 2017. Pertanto, in caso di distribuzione di riserve formatesi con utili realizzati ante 1° gennaio 2018, ai fini della determinazione delle modalità di tassazione in capo al soggetto partecipante, i dividendi si considerano formati prioritariamente con gli utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007; poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e, infine, fino al 31 dicembre 2017 (l'obiettivo di questa disposizione è quella di salvaguardare la più favorevole tassazione del socio che deriva dall'adozione delle previgenti disposizioni, fermo restando la presunzione di preventiva distribuzione delle riserve formatesi per prime, ovvero fino all'anno 2007). Questa presunzione:
Nella seguente tabella riepiloghiamo le diverse modalità di tassazione degli utili derivanti dalla detenzione di partecipazioni (qualificate e non), a seconda dell'arco temporale in cui tali utili sono stati prodotti e della data di delibera.
Con riferimento al quadro normativo sopra illustrato occorre considerare che, con la conclusione dell'esercizio 2022, si è chiusa la finestra temporale entro la quale vige il citato regime transitorio per la distribuzione degli utili prodotti fino al 31.12.2017 a favore dei soci soggetti IRPEF non imprenditori. Pertanto, ad oggi, i casi in cui la disciplina transitoria richiamata al precedente paragrafo può trovare ancora applicazione riguardano le distribuzioni dei dividendi da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche (o soggetti ad esse equiparati al fine del regime transitorio) non nell'esercizio di un'impresa commerciale: 1) deliberate entro il 31.12.2022; 2) non ancora pagate entro la medesima data. Con riferimento a quanto sopra occorre, tuttavia, ricordare l'interpretazione restrittiva espressa dall'Agenzia delle Entrate in merito all'applicazione del regime transitorio. Infatti, nella risposta all'interpello 16 settembre 2022 n. 454, l'applicabilità del regime in esame è stata limitata alle sole ipotesi di dividendi non solo deliberati ma anche effettivamente pagati entro il 31 dicembre 2022 (ciò, evidentemente, al fine di evitare l'allungamento del regime transitorio anche agli anni successivi al 2022. Questa interpretazione restrittiva superai chiarimenti in precedenza espressi nella risoluzione 6 giugno 2019 n. 56/E e Risp. AE 30 marzo 2022 n. 163, in cui, viceversa, la stessa Amministrazione aveva individuato la sola delibera di distribuzione dei dividendi entro il 31.12.2022 quale elemento rilevante per l'applicazione del regime transitorio). Successivamente, nel principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022, l'Agenzia delle Entrate:
Sulla questione in esame, più ragionevolmente, l'AIDC di Milano (norma di comportamento marzo 2023 n. 218) ha riconosciuto:
L'articolato contesto interpretativo sopra riepilogato dovrà quindi essere adeguatamente considerato nelle ipotesi in cui, in presenza dei relativi presupposti, si voglia estendere l'applicazione del regime transitorio ai dividendi da partecipazioni qualificate distribuiti nel 2024 con delibera assunta entro il 31 dicembre 2022. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||