Dottrina / Riviste

Gli “organi di controllo” legittimati al ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale

17 Gennaio 2024 |

L'art. 37, comma 2, CCII, nell'individuare l'ambito dei soggetti legittimati alla domanda di liquidazione giudiziale, ha aggiunto, accanto a quelli già previsti dal sistema previgente, anche “gli organi e le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e vigilanza sull'impresa”. Quali le motivazioni alla base della novità e dell'esclusione di altri soggetti che pure agiscono nel mondo societario?

Sommario
Premessa

Tra le novità introdotte dal Codice della crisi e dell'insolvenza assume particolare rilievo la disposizione prevista dal secondo comma dell'art. 37, che inserisce tra i soggetti legittimati a presentare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale anche gli organi e le autorità amministrative che hanno funzione di vigilanza e controllo sull'impresa.

Si tratta di una platea ampia, che non fa esclusivo riferimento al tipico organo di controllo gestionale di una struttura societaria di capitali, quali sono il sindaco unico, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico e il comitato per il controllo di gestione nel sistema monistico di s.p.a. Comprende, infatti, altri soggetti non necessariamente nominati dall'assemblea di soci.

In tale ottica, sono dunque state correttamente inserite anche le autorità amministrative di vigilanza sull'impresa che, in casi particolari, possono optare per la scelta della procedura in parola, in luogo del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Si tratta, come evidenziato in dottrina (Boggio, L'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, in Giur. It. 2019, n. 8-9, 94...

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