Riscatto di laurea: al via le domande di trasferimento del montante22 Gennaio 2024
|
L’INPS, con Circ. 19 gennaio 2024 n. 14, fornisce indicazioni per l’invio telematico delle richieste di trasferimento, a una delle gestioni previdenziali INPS di iscrizione, del montante maturato a seguito del versamento dell’onere dovuto a titolo di riscatto dei corsi universitari di studio. Con Circ. 19 gennaio 2024 n. 14, l’INPS fornisce indicazioni per l’invio telematico delle richieste di trasferimento, a una delle gestioni previdenziali INPS di iscrizione, del montante maturato a seguito del versamento dell’onere dovuto a titolo di riscatto dei corsi universitari. Riscatto dei corsi universitari: cosa sapere La facoltà di riscatto può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. Il contributo da riscatto è versato all'INPS in evidenza contabile separata del FPLD e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, “presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto”. La norma non prevede un obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all’atto dell’iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria: l’interessato può, quindi, inoltrare la richiesta anche in un momento successivo. L’esercizio della facoltà di riscatto non fa, pertanto, acquisire la qualità di “iscritto” a una gestione previdenziale e il contributo versato quale onere di riscatto non determina la creazione di una posizione contributiva in una gestione previdenziale, ma viene soltanto accreditato in apposita evidenza contabile separata del FPLD. Solo dopo avere acquisito l’iscrizione in una gestione previdenziale, l’interessato può avanzare la richiesta di trasferimento del montante maturato nella gestione di iscrizione indicando, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia o sia stato iscritto, quella di preferenza. Presentazione della domanda Le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:
La richiesta di trasferimento può essere avanzata solo dopo aver concluso il pagamento dell’importo dovuto per il riscatto (a seguito di versamento totale o parziale del corrispondente onere).
Trasferimento del montante nelle Casse per i liberi professionisti e nei Fondi di previdenza dell’UE La disciplina, che richiama in modo generico le gestioni previdenziali a cui il richiedente è iscritto o è stato iscritto, non pare precludere la possibilità di un trasferimento del montante maturato presso l’INPS agli enti privati di previdenza obbligatoria. È quindi possibile, nel rispetto dell’autonomia ordinamentale riconosciuta dalla legge alle Casse previdenziali, consentire a tali soggetti l’acquisizione del montante contributivo sulla base delle determinazioni che ogni singolo Ente vorrà adottare. In tali ipotesi, l’istanza di trasferimento è presentata dall’interessato direttamente alla propria Cassa professionale di iscrizione che, all’esito delle proprie valutazioni, provvede a richiedere all’Istituto le somme dovute. Allo stesso modo, il trasferimento in argomento è possibile anche verso i Fondi di previdenza dell’UE e degli Stati aderenti al sistema di sicurezza sociale europeo (da intendersi questi ultimi come gestioni previdenziali di “primo pilastro” e non come fondi pensione privati) e la relativa istanza è presentata presso i Fondi di destinazione.
Fonte: Circ. INPS 19 gennaio 2024 n. 14 |