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Riforma fiscale: sospensione degli avvisi di liquidazione ad agosto e Natale

22 Gennaio 2024 |
Emiliano Covino
La prassi amministrativa della sospensione feriale degli avvisi di liquidazione durante il mese di agosto e nel periodo natalizio è diventata legge ad opera dell'art. 10 D.Lgs. 1/2024. Nel dettaglio, si prevede un divieto di emanazione di atti di liquidazione automatica e di controllo formale per i periodi anzidetti.

Da: QuotidianoPiù

Le difficoltà di assistenza tecnica per gli avvisi di liquidazione notificati nei periodi feriali

È diventata legge la prassi di sospendere gli avvisi di liquidazione ex artt. 36 bis e 36 ter DPR 600/73 non di imminente decadenza, nei periodi in cui assistenza professionale a favore dei contribuenti, compresa la gestione delle consulenze di massa offerte dai CAF, diventava di difficile esecuzione; come noto, ciò avveniva nel tipico periodo di ferie estive (agosto) ed in concomitanza delle festività natalizie.

L'art. 10 D.Lgs. 1/2024, nell'ambito di attuazione della riforma fiscale, trasforma in disposizione normativa una prassi amministrativa che si stava trasformando in una consuetudine. Infatti, già da anni l'Agenzia delle Entrate comunicava in maniera ufficiale, ma senza l'emanazione di alcun atto normativo specifico, la sospensione delle notifiche delle comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni fiscali, Redditi, IRAP, IVA e 770 nonché delle lettere di invito alla compliance nel mese di agosto. Così è avvenuto nel 2022 e nel 2023, nei primi anni di ripresa regolare dei controlli fiscali dopo lo stop generalizzato del periodo pandemico, ma tale prassi era in essere anche prima del Covid-19.

Ora la riforma fiscale ed i decreti delegati hanno trascritto questa “consuetudine amministrativa” all'interno dell'art. 10 appena citato, con il blocco dei controlli formali sulle dichiarazioni nel periodo compreso dal 1° agosto al 31 agosto e dal 10 dicembre fino al 31 dicembre di ogni anno. Non subiscono, invece, alcuna sospensione ex lege le richieste effettuate nell'ambito dei c.d. controlli sostanziali presso il contribuente (attività di accesso, ispezione e verifica). Un discorso a parte va fatto per le verifiche sostanziali presso l'Ufficio, come questionati, inviti a chiarimenti, ecc., per i quali viene confermata (come preciseremo a breve) la sospensione di agosto già in vigore.


L'elenco degli atti e delle comunicazioni sospese durante le festività estive e natalizie

Nel dettaglio, l'art. 10 sospende gli invii:

  • degli avvisi di liquidazione automatizzati ai sensi degli articoli 36-bis DPR 600/73 per le imposte dirette, e 54-bis DPR 633/72 per l'IVA, ossia la riconciliazione dei versamenti effettuati e la liquidazione delle dichiarazioni;
  • delle comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter DPR 600/73, con cui si attua il controllo formale della dichiarazione con verifica dei documenti giustificativi (essenzialmente oneri detraibili e deduzioni Irpef) non conosciuti dall'Amministrazione fiscale;
  • delle comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, la quale avviene ad impulso dell'ufficio territoriale competente.

Soprattutto queste tre tipologie di atti di liquidazione e controllo rendevano particolarmente complessa la verifica della posizione fiscale del contribuente, data anche la necessità di fornire risposta documentale all'ufficio procedente, in un periodo in cui l'assistenza fiscale è rallentata proprio per ragioni feriali. Infatti, le sospensioni ufficiose che l'Agenzia delle Entrate di fatto si autoimponeva prima del D.Lgs. n. 1/2024, rallentando gli invii in questi periodi di lavoro a ritmi ridotti, avvenivano quasi sempre a seguito di colloqui con gli enti di categoria dei professionisti, i quali lamentavano questa difficoltà di assistenza in tempi ristretti proprio in quei periodi feriali attenzionati dall'art. 10 in argomento.

Infine, la norma sospende anche le lettere di compliance con cui invita il contribuente ad autocorreggersi attraverso il ravvedimento operoso o le dichiarazioni integrative.

La clausola di salvaguardia della indifferibilità e d'urgenza, pur non sanzionata

Lo stesso 'art. 10, al comma 1, espressamente esclude il blocco delle comunicazioni nei casi di “indifferibilità e urgenza”, senza fornire ulteriori specificazioni sul contenuto di tali necessità di derogare alla sospensione. Si può desumere dalla ratio della norma che queste ragioni debbano essere espressamente motivate nell'atto amministrativo emanato, per evitare – come risultato minimo - che si tratti solo di una “norma manifesto” priva di una reale portata precettiva.

Quanto alla casistica di questi casi in deroga, appare facile immaginare che l'indifferibilità si riferisce ai tempi perentori di decadenza, che non vengono prorogati da questa sospensione. E pur vero che l'unica decadenza che vige per i controlli formali sta nella notifica della cartella di pagamento entro i termini perentori dell'art. 25 DPR 602/73. Pertanto, appare complesso individuare quale sia questa indifferibilità e urgenza in atti che comunque non sono soggetti a decadenza intrinseca per loro natura.

I termini per effettuare la liquidazione automatica o il controllo formale da parte degli uffici territoriali, per come indicati dagli articoli del DPR 600/73 per le imposte sul reddito e del DPR 633/72 per l'IVA, sono ordinatori e non perentori. Lo spostamento in avanti della comunicazione non ha quindi complicazioni in tema di proroga della decadenza, discorso diverso per la liquidazione dei redditi a tassazione separata, la cui richiesta d'ufficio è invece soggetta a precisi termini di decadenza (il comma 412 dell'art. 1 L. 311/2004) ed il mancato invio della comunicazione è causa di nullità della successiva cartella di pagamento (come conferma la Cassazione, Sez. VI civ., con l'Ord. n. 11000, del 16 aprile 2014, dep. il 20 maggio 2014).

In ogni caso, non è prevista una espressa sanzione di nullità in caso in cui l'ufficio non si adegui a questo blocco degli invii, procedendo a notificare atti di controllo formale nel periodo di sospensione senza specificare le ragioni dell'urgenza. Appare piuttosto improbabile che la mancata motivazione sul punto possa essere considerata causa di nullità dell'atto per vizio di forma, la cui natura para-sanzionatoria comporta un divieto di interpretazione analogica ma la espressa previsione normativa.

Osservazioni

Nel sistema tributario esistevano già delle sospensioni estive per i pagamenti degli avvisi bonari e per le risposte ad inviti dell'Agenzia delle Entrate nei controlli sostanziali presso l'ufficio (citati in premessa), con un congelamento dei termini per rispondere dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno. In particolare, è prevista:

  • la sospensione del termine di trenta giorni entro cui effettuare il versamento a seguito del ricevimento di avvisi bonari, ai sensi dell'art. 7-quater c. 17 DL 193/2016, in modo da poter beneficiare della definizione con sanzioni ridotte a seguito di liquidazione automatica e controllo formale;
  • la sospensione del termine entro cui effettuare la produzione di documenti e informazioni su verifiche fiscali (non “presso il contribuente”), prevista dall'art. 37 c. 11-bis, secondo periodo DL 223/2006, con l'eccezione delle richieste connessi ai rimborsi IVA.

La disciplina in esame consiste in sostanza in una classica “sospensione” dei termini, che devono essere conteggianti senza considerare il periodo che va dal 1° agosto 2023 al 4 settembre 2023.

Circa tali istituti, il secondo comma dell'art. 10 D.Lgs. 1/2024 stabilisce che resta salva la loro applicazione in deroga alla normativa del medesimo art. 10. Pertanto, la sospensione dei termini per l'acquiescenza all'avviso bonario (1° agosto – 4 settembre) sarà più lunga rispetto alla sospensione dell'invio degli avvisi bonari (1° agosto - 31 agosto).