Dottrina / Riviste

Esercizio abusivo dell'attività di commercialista: la Cassazione fa chiarezza

14 Febbraio 2024 |
Federico Gavioli

L'attività, svolta da una Srl, di compilazione e presentazione di dichiarazioni fiscali, tenuta della contabilità, elaborazione buste paga, presentazione di istanze di annullamento in autotutela in campo fiscale, pagamento di imposte, elaborazione studi di settore, disbrigo di pratiche presso la CCIA e cura dei rapporti previdenziali, rappresenta una attività “riservata” a dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro. Riflessioni rispetto al recente intervento della Cassazione.

Sommario
La richiesta di specifiche competenze

Il soggetto che non è iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro e si occupa della tenuta della contabilità, degli adempimenti dichiarativi e dei relativi pagamenti e del disbrigo di pratica relativa alla retribuzione dei dipendenti, poiché svolge una attività “protetta” non può pretendere il pagamento del compenso per la prestazione resa; la Cass.7 febbraio 2024 n. 3495, torna ad esprimersi sull'esercizio abusivo della professione di dottore commercialista e di consulente del lavoro, riconoscendo che alcune attività se non esclusive per legge sono riservate a chi possiede specifiche competenze.

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