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Cessioni intracomunitarie: per l’esenzione IVA serve la prova

05 Marzo 2024 |
Le cessioni intracomunitarie non beneficiano dell'esenzione IVA se il cedente non è in grado di dimostrare che il cessionario è un soggetto passivo nello Stato UE di destinazione dei beni e se, tenuto conto delle informazioni fornite dal cedente, le Autorità fiscali dello Stato UE di origine dei beni non sono in possesso dei dati necessari per verificare la soggettività passiva del cessionario (C.Giust. UE 29 febbraio 2024 C-676/22)

Da: QuotidianoPiù

Con la sentenza relativa alla causa C-676/22 del 29 febbraio 2024, la Corte di giustizia dell'Unione europea è intervenuta sulla prova della soggettività passiva del cessionario ai fini dell'applicazione dell'esenzione IVA prevista dall'art. 138, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE per le cessioni intracomunitarie di beni.

In particolare, la questione esaminata verte sulle modalità di prova che possono essere richieste al cedente per dimostrare che sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'esenzione dall'IVA della cessione di beni a destinazione di altro Stato UE e, più nello specifico, la condizione relativa allo status di soggetto passivo del cessionario.

Descrizione del caso

La controversia ha visto coinvolta una società ceca ed è sorta a seguito del rifiuto, da parte dell'Amministrazione tributaria, di esentare dall'IVA alcune cessioni di beni, asseritamente intracomunitarie, a destinazione della Polonia, per il motivo che la società non aveva dimostrato che fossero soddisfatte le condizioni per qualificare tali cessioni come intracomunitarie.

Ad avviso del giudice del rinvio, i beni non sono stati ceduti ai destinatari indicati in fattura, bensì ad altri destinatari stabiliti nello stesso Stato UE, alcuni dei quali hanno confermato la ricezione dei beni apponendo il proprio timbro e la propria firma sui documenti di trasporto.

Pur non contestando l'effettiva realizzazione del trasporto dei beni di cui trattasi a destinazione di altro Stato UE, le Autorità fiscali hanno ritenuto che la società non avesse dimostrato di avere trasferito il diritto di disporre dei beni come proprietario ai soggetti indicati in fattura come destinatari e neppure che detti beni fossero stati ceduti a soggetti identificati ai fini IVA in altro Stato UE.

L'Amministrazione tributaria ha, pertanto, ritenuto che la società non soddisfacesse le condizioni per beneficiare del diritto all'esenzione e, di conseguenza, ha recuperato ad imposizione l'IVA non applicata in fattura.

Secondo il giudice del rinvio, la Corte, nella sentenza relativa alla causa C‑154/20, ha ritenuto che siano soddisfatti i presupposti per fruire del diritto alla detrazione dell'IVA, quando l'identità del fornitore non è stabilita, se le Autorità fiscali dispongono delle informazioni necessarie per verificare che tale fornitore avesse la qualità di soggetto passivo.

Il giudice del rinvio si è, pertanto, interrogato sulla possibilità di trasporre tale sentenza per la valutazione del diritto all'esenzione dall'IVA delle cessioni di beni a destinazione di altro Stato UE, qualora le circostanze del caso dimostrino che i beni sono stati ricevuti non dal destinatario indicato in fattura, ma da altro destinatario comunque in possesso dello status di soggetto passivo.

Dunque, la questione sottoposta all'esame della Corte è diretta a sapere se l'esenzione dall'IVA è ammessa per i beni ceduti nello Stato UE di destinazione nel caso in cui il cedente non abbia dimostrato che ilcessionario è un soggetto passivo in tale Stato membro, anche se, tenuto conto degli elementi di fatto e delle informazioni fornite dal cedente, l'Amministrazione tributaria dello Stato UE di origine dispone dei dati necessari per verificare la soggettività passiva del cessionario.

Normativa comunitaria di riferimento

Dall'art. 138, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, in combinazione con l'art. 131 della stessa Direttiva, si desume che rientrano nella nozione di cessione intracomunitaria, alla quale si applica l'esenzione dall'IVA, alle condizioni che gli Stati UE stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni delle cessioni considerate e per prevenire ogni possibile evasione, elusione o abuso, le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, fuori dal territorio di uno Stato UE, ma all'interno dell'Unione, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo o per un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato UE diverso dallo Stato UE di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.

Ai sensi dell'art. 138, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, l'esenzione dall'IVA di un'operazione è subordinata alla condizione che il potere di disporre di un bene come proprietario sia stato trasmesso al cessionario, che il cedente dimostri che tale bene è stato spedito o trasportato in altro Stato UE e che, in seguito alla spedizione o trasporto, detto bene abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato UE di partenza della spedizione o del trasporto.

Inoltre, in base all'art. 139, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, l'esenzione dall'IVA è subordinata all'ulteriore condizione che la cessione non sia effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti ad imposta a norma dell'art. 3, par. 1, della medesima Direttiva.

Orientamento della Corte

Dal quadro normativo esposto, si evince che le condizioni enunciate dalla normativa, nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, riguardanti, da un lato, l'esistenza di una cessione da uno Stato UE ad un altro e, dall'altro, lo status di soggetto passivo del cessionario (che deve essere un soggetto passivo che agisce in quanto tale in altro Stato UE), non implicano, di per sé, che la cessione dei beni debba essere effettuata al destinatario indicato nella fattura.

Nel caso di specie, l'Amministrazione tributaria ha negato alla società la possibilità di applicare l'esenzione dall'IVA, non avendo dimostrato che i beni di cui trattasi erano stati ceduti ai destinatari indicato in fattura o, comunque, a un soggetto identificato ai fini IVA in altro Stato UE.

La società ha presentato alle Autorità fiscali, senza dimostrare di avere ceduto i beni di cui trattasi ai destinatari dichiarati, le fatture relative alle cessioni effettuate, compresi ulteriori documenti, quali le bolle di consegna, le lettere di vettura internazionali, i bolli di pesatura e gli estratti conto bancari, dai quali risulta che i beni sono stati ceduti in altro Stato UE.

L'Amministrazione tributaria, inoltre, disponeva delle informazioni necessarie per verificare, alla luce dei fatti, che gli effettivi destinatari avessero la qualità di soggetto passivo. Più in particolare, il giudice del rinvio ha sottolineato che il trasporto dei beni dalla Repubblica ceca alla Polonia e il suo scarico presso i destinatari non sono stati contestati dall'Amministrazione tributaria e che le cessioni di cui trattasi riguardavano beni che, per loro natura, sembrerebbero destinati ad essere utilizzati nell'ambito di un'attività economica.

Nella situazione in esame, il fatto che i beni siano stati ricevuti da soggetti diversi da quelli menzionati in fattura potrebbe indicare che gli stessi sono stati oggetto di un'operazione commerciale, il cui momento di effettuazione può essere determinante per l'applicazione dell'esenzione. La qualificazione come cessione intracomunitaria dell'operazione posta in essere dal cedente che applica l'esenzione è, infatti, collegata alla possibilità di imputare il trasporto a quell'operazione.

Ai fini dell'esenzione dall'IVA, le Autorità tributarie devono tenere debitamente conto di tutti gli elementi in loro possesso, quali i documenti menzionati dal giudice del rinvio, al fine di verificare se gli stessi siano idonei a dimostrare l'esistenza di una cessione intracomunitaria, fermo restando che, alla luce del principio di neutralità, non si può esigere che il soggetto passivo, per beneficiare dell'esenzione, qualora non sia stato identificato il destinatario dei beni interessati, sia tenuto in ogni caso a provare la sua soggettività passiva qualora desumibile con certezza dalle circostanze di fatto.

In definitiva, è compito delle Autorità tributarie e dei giudici nazionali competenti verificare, sulla base di tutti i documenti prodotti, se sono soddisfatte le condizioni sostanziali per beneficiare dell'esenzione dall'IVA e, solo nel caso in cui, nonostante gli elementi documentali forniti dal cedente, non sia possibile verificare le condizioni previste dall'art. 138, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, deve essere negata l'esenzione, senza che l'Amministrazione tributaria sia tenuta a dimostrare il coinvolgimento del cedente in una frode IVA.

Pertanto, ha concluso la Corte, le cessioni intracomunitarie non beneficiano dell'esenzione dall'IVA se il cedente non è in grado di dimostrare che il cessionario è un soggetto passivo d'imposta nello Stato UE di destinazione dei beni e se, tenuto conto delle circostanze fattuali e delle informazioni fornite dal cedente, le Autorità fiscali dello Stato UE di origine dei beni non sono in possesso dei dati necessari per verificare la soggettività passiva del cessionario.

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