Da: QuotidianoPiù
La novità, in materia di compensazione, è contenuta nell'art. 4 c. 2 DL 39/2024 (c.d. DL Agevolazioni fiscali), che modifica, nella sostanza, la disposizione contraria prevista nell'art. 1 c. 94 L. 213/2023.
Si ricorda che quest'ultima disposizione, ha aggiunto all'art. 37 DL 223/2006, recante disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario, il c. 49-quinquies, ai sensi del quale, in deroga all'art. 8, c. 1 (in base al quale l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione), della L. 212/2000, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24, di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/97.
La previsione suddetta cessava a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.
Le suddette regole erano state criticate in dottrina e, in particolar...