Dottrina / Best practice

La notifica dell’appello e la costituzione in secondo grado

10 Aprile 2024 |

Il secondo grado di giudizio tributario si instaura con la notifica dell'appello da parte del soccombente avverso tutte le parti presenti in primo grado, cui deve seguire la costituzione in giudizio entro 30 giorni dal perfezionamento della notifica. Con il passaggio al processo telematico, l'appellante ha l'onere di notificare l'atto di appello in formato digitale, entro gli ordinari termini di decadenza. La notifica degli atti processuali a mezzo PEC è obbligatoria per i giudizi di I e II grado instaurati con ricorsi/appelli notificati dal 1° luglio 2019, salvo per il contribuente che stia in giudizio senza difesa tecnica, entro la soglia di € 3.000,00

Sommario

Il caso

La notifica dell'atto di gravame deve pervenire in primo luogo presso il domicilio eletto; solo in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Ciò in base ad una interpretazione costante della Corte di Cassazione (da ultimo, l'ordinanza Cass. 4 maggio 2021 n. 11609). Il ricorso in appello notificato alla parte personalmente, e non al suo difensore costituito presso cui è stato letto domicilio, è stato considerato - secondo un primo orientamento - inesistente, con conseguente definitività della sentenza di primo grado. Invece, l'attuale (e condivisibile) orientamento considera la notifica alla parte personalmente e non al suo difensore costituito come ipotesi di nullità della notifica, con presunzione di avvenuta conoscenza dell'appellato, salvo prova contraria (Cass. 5 ottobre 2020 n. 21292).

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona