Dottrina / Riviste

Accertamenti basati sull'interposizione fittizia e reale: evasione o abuso del diritto?

03 Maggio 2024 |

Interposizione fittizia ed interposizione reale sono due concetti profondamente differenti dei quali tuttavia si stanno sfumando i confini a causa dell'interpretazione (attualmente prevalente) della Suprema Corte di cassazione. Comprenderne le differenze può servire a meglio inquadrare le vicende simulatorie e le relative difese in caso di accertamento.

Sommario
Interposizione fittizia e reale: inquadramento della fattispecie

Il fenomeno dell'interposizione fittizia si inserisce nelle vicende simulatorie regolate dall'art. 1414 c.c. In particolare, il primo comma definisce la simulazione assoluta, ossia il caso in cui le parti abbiano concluso un contratto, ma con un separato accordo abbiano stabilito che non vogliono che lo stesso produca alcun effetto. Il secondo comma riguarda invece la simulazione relativa, ossia il caso in cui le parti creano un contratto (simulato), ma ne intendono effettivamente un altro (dissimulato). La simulazione relativa può essere oggettiva o soggettiva. La prima si riferisce al caso in cui il contratto simulato differisce da quello dissimulato quanto all'oggetto; la seconda è invece l'interposizione fittizia di persona. Quest'ultima fattispecie si riferisce per esempio all'ipotesi in cui un soggetto X (l'interponente) desideri non vedere attribuita a sé stesso una determinata ricchezza e, quindi, si accordi con il venditore Z perché finga di cedere al soggetto Y (interposto), quando invece, nella realtà giuridica celata, l'acquisto è sostanzialmente compiuto da X. Nella simulazione esiste quindi una divers...

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