Liquidazione giudiziale: richiesta del curatore di inefficacia o revoca degli atti25 Ottobre 2024
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In caso di liquidazione giudiziale, vi sono taluni atti pregiudizievoli per i creditori che vengono ritenuti inefficaci nei confronti dei creditori o revocabili, ad opera del curatore, il quale, tuttavia, potrà agire in tal senso solamente laddove tali atti (a seconda dei casi) siano stati compiuti in un determinato arco temporale e ove ricorrano determinati presupposti. Inquadramento Per quanto concerne la disciplina riguardante gli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli per i creditori, essa è contenuta nella Parte I, Titolo V, Capo I, Sezione IV del D.Lgs. 14/2019, e quindi negli artt. 163-171 D.Lgs. 14/2019. In conseguenza della dichiarata liquidazione giudiziale, taluni atti saranno privi di effetto rispetto ai creditori o saranno revocabili, a seconda della tipologia di atto e del momento in cui tale atto è stato compiuto, e in base al ricorrere o meno di determinati presupposti. Soggetti
Azione revocatoria ordinaria Va premesso che, in ogni caso, come previsto dall'art. 165 D.Lgs. 14/2019, il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci, secondo le norme del codice civile (e quindi con un'azione revocatoria ordinaria) gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori. In tal caso l'azione si propone dinanzi al Tribunale competente ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 14/2019 sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro. A tal riguardo, giova ricordare che l'azione revocatoria... Contenuto riservato agli abbonati. |