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Concordato preventivo: modalità di partecipazione del creditore al concorso fra creditori

25 Ottobre 2024 |

A seconda delle varie diverse tipologie di credito, il creditore potrà partecipare al concorso fra creditori di una procedura di concordato preventivo secondo modalità diverse, e un impatto determinante, ai fini dell'individuazione del credito ammissibile, ovviamente lo avrà il momento del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.

Inquadramento

In tema di effetti della domanda di accesso al concordato preventivo occorre segnalare che con l'art. 96 D.Lgs. 14/2019, recentemente modificato dal D.Lgs 136/2024 (c.d. Correttivo ter) si chiarisce quali siano le norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.

A tal riguardo, viene specificato che si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall'art. 39 c. 3 CCII, le disposizioni degli art. 145 D.Lgs. 14/2019, nonché da 153 a 162 D.Lgs. 14/2019.

Soggetti

  • Creditori.

Atti opponibili ai terzi

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 96 e 145 D.Lgs. 14/2019, le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, sono senza effetto rispetto ai creditori.

Di conseguenza, è di fondamentale importanza, proprio ai fini dell'opponibilità di tali atti ai terzi, che le formalità neces

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