Dottrina / Orientamenti giurisprudenziali

La tempistica per l’impugnazione della sentenza di I grado tra norme civili e rito tributario

24 Maggio 2024 |

Spesso il contribuente ha interesse a far scattare il cd. termine breve per l'impugnazione della sentenza di primo grado, attraverso la notifica della sentenza alla o alle controparti del processo in primo grado. Il “termine breve” accelera la scadenza ordinaria (cd. Termine lungo) per impugnare, di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. La notifica della sentenza vittoriosa da parte del contribuente presso l’ente impositore, e non presso il difensore costituito (nei casi in cui tali figure siano disgiunte) produce comunque una notifica valida a far scattare il termine breve.

Il caso

Dopo le iniziali incertezze sul tema, le sezioni unite della cassazione con due sentenze (Cass. n. 14916/2016 e n. 21884/2022) hanno precisato che la notifica della sentenza, nei modi previsti dalla normativa sulle notifiche telematiche, può essere indistintamente effettuata nei confronti del difensore costituito dell'Ente impositore, oppure nei confronti dell'Ente stesso personalmente. L'equivalenza di entrambe le modalità di notifica ha dovuta alla prevalenza dell'aspetto sostanziale del raggiungimento dello scopo della notifica (ossia l'effettiva conoscenza del soggetto interessato), rispetto al formalismo del vizio di errata individuazione del luogo della notifica, in via diretta al posto del domicilio eletto.

Secondo altro pronunciamento di legittimità (più volte confermato), la notifica via PEC della sentenza ha l'effetto di attivazione del termine breve solo se effettuata secondo le norme specifiche del processo telematico tributario, mentre prima della introduzione di tale modifica processuale la notifica doveva seguire il rito classico della notifica tramite copia cartacea conforme.

Premessa

Il processo tributario ha recepito la distinzione tipica del rito civile tra cosiddetto “termine breve” e “termine lungo” per l'impugnazione della sentenza di primo grado. In base all'art. 51, c. 1, D.Lgs. n. 546 /92, il termine per impugnare la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado è di sessanta giorni, che decorrono dalla notificazione della sentenza stessa ad istanza di parte; tale procedura fa scattare il termine breve di impugnazione di sessanta giorni. A tal fine, la parte vittoriosa ha l'onere di notificare la sentenza alla controparte soccombente, nella sua copia conforme all'originale, ai sensi dell'art. 38, c. 2, D.Lgs. 546/92, estratta dal fascicolo telematico in originale. 

Invece, come precisa il successivo comma 3, “se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile”.

Con la riforma del 2009 (L. 69/2009) il suddetto art. 327, c. 1, c.p.c. è stato così sostituito: "Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per motivi indicati nei numeri 4) e 5) dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza". Prima del 2009, il termine per impugnare era di un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Di conseguenza, il nuovo termine lungo, a partire dal 4 luglio 2009, è di sei mesi  dalla pubblicazione, i quali eventualmente possono essere prorogati di 31 giorni, se il periodo interessato  ricade nella sospensione feriale dal 1° agosto al 31 agosto, trattandosi di una interruzione valida anche nel caso di conteggio del termine breve comprensivo del mese di agosto.

Il dimezzamento del termine lungo di impugnazione (da un anno a sei mesi) ha efficacia per i ricorsi non ancora instaurati in primo grado alla data del 4 luglio 2009, mentre per quelli già in corso a quella data (ipotesi rara, ma non impossibile in caso di annullamento in Cassazione con rinvio) è ancora applicabile il termine annuale per l'impugnazione.

Le modalità di notifica telematica della sentenza nell'ambito del PTT

Quanto alle modalità di notificazione della sentenza alla controparte, prima dell'introduzione del PTT (processo tributario telematico) la stessa non poteva avvenire tramite PEC, essendo stata inizialmente limitata la posta certificataalla materia civile, amministrativa e stragiudiziale”, così da non essere non idonea ai fini del decorso del termine breve di impugnazione prima dell'introduzione del suddetto PTT, come conferma la Sent. Cass. 12 settembre 2016, n. 17941. La suddetta sentenza, infatti, ha argomentato la decisione sulla base del tenore testuale dell'art. 1 L. 53/94 e del principio (giurisprudenziale) di stretta interpretazione di norme che stabiliscono cause di decadenza, come quella della riduzione dei termini per proporre gravame. Con l'introduzione del PTT, dal 15 luglio 2017, sono stati eliminati tutti limiti all'utilizzo della PEC per la notificazione degli atti processuali tributari, relativamente al primo e al secondo grado di giudizio.

Pertanto, in base al principio di specialità, vigono le regole proprie del decreto n. 546, il cui art. 16-bis, comma 3, il quale dispone che tra le parti, i consulenti e gli organi tecnici le notificazioni degli atti e i successivi depositi degli stessi presso la Commissione tributaria debbano essere fatti esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013 n. 163.

Il sistema telematico tributario delle notificazioni e dei depositi è completato dall'art. 25-bis D.Lgs. 546/92, in forza del quale al difensore della parte è attribuito il "potere di certificazione" che gli atti estratti, notificati e depositati sono conformi all'originale. L'unico onere formale che il difensore della parte deve rispettare è quello di dichiarare, nel documento trasmesso tramite PEC, che gli atti notificati e depositati hanno eseguito la procedura espressa dall'art. 22 e 23 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale, CAD).

Una ulteriore, importante, specificazione, riguarda il caso di notifica della sentenza di I grado ad opera di solo uno dei ricorrenti vittoriosi, in caso di litisconsorzio attivo in CTP/CGT, mentre gli altri ricorrenti sono rimasti inerti. Sul punto, la Corte di Cassazione Sez. 5, con Ordinanza n. 27976 del 07.12.2020 ha ribadito che tale notifica ha effetto nei confronti di tutti i ricorrenti in primo grado (che si potranno anch'essi avvalere del termine breve), solo “quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero (come nella specie) processuale (c.d. "litisconsorzio unitario o quasi necessario")”. In questi casi, essendo applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, “la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti”. In pratica, se il destinatario la notifica non propone tempestivo appello nei confronti della parte notificante, soggiace alla decadenza dall'impugnazione, “non solo nei confronti della parte che abbia assunto l'iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti di tutte le altre parti” (similmente: Cass. 19869/2011; Cass. 15234/2014; Cass. 985/2016; Cass. 14722/2018; Cass. 667/2021).

Sentenze Cass.: SS.UU. n. 14916 del 20 luglio 2016 e n. 21884 del 11 luglio 2022

La questione più dibattuta riguardava l'effetto della notifica della sentenza personalmente alla controparte in luogo del domicilio eletto presso il suo difensore.

Per un certo periodo di tempo è stato dubbio se la notifica della sentenza ai fini del termine breve dovrà avvenire esclusivamente nei confronti del procuratore domiciliatario di controparte ovvero la stessa era comunque efficace anche se effettuata nei confronti della controparte personalmente. Si tratta di un problema evidentemente connesso alle notifiche verso l'ente impositore da parte del contribuente vittorioso in primo grado, poiché quest'ultimo è sempre tenuto all'elezione di domicilio al momento della costituzione in giudizio, indicando il luogo in cui verranno effettuate tutte le notifiche, valido anche per gli atti successivi all'emissione della sentenza del relativo grado.

Pertanto, l'Ente impositore effettuata la notifica della sentenza (se è interessato a ciò), sempre presso il difensore del contribuente. Al contrario, può capitare che il contribuente notifichi la sentenza che deve soccombente l'amministrazione finanziaria direttamente a quest'ultima, e non al domicilio del suo procuratore costituito, nei casi in cui vi fosse una divergenza tra i due ruoli. Questa differenziazione avviene abbastanza frequentemente quando la controparte non è l'agenzia delle entrate (che si difende ex lege con i propri funzionari), perché gli agenti della riscossione (ADER o anche altri esattori privati), gli enti locali e le regioni in genere si difendono in giudizio tramite assistenza di difensori abilitati presso cui eleggono domicilio.

Dopo un'iniziale incertezza, la questione è stata risolta in maniera dirimente dalle Sezioni Unite nella Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 14916 20 luglio 2016 hanno definitivamente confermato il principio della validità della notifica diretta alla parte pubblica. Come di recente precisato dalla Sentenza della Corte di Cassazione del 13/09/2023 n. 26416, "nel processo tributario, è idonea a far decorrere il termine cd. breve per impugnare, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 (come novellato dall'art. 3 del D.L. n. 40 del 2010, conv. in L. n. 73 del 2010), la consegna della sentenza direttamente alla parte pubblica individuata dall'art. 10 del detto decreto ovvero la spedizione di essa, a cura della parte o del suo procuratore".

In linea con questo indirizzo interpretativo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21884/2022 confermavano la definitiva inammissibilità, ex art. 51 D.Lgs. 546/92, dell'appello proposto tardivamente dall'autorità tributaria, quando la notifica della sentenza è stata eseguita dal contribuente presso l'ente impositore che aveva emanato l'atto originariamente impugnato e non presso il domicilio del difensore (Cass., sez. un., 11 luglio 2022, n. 21884).

Le Sezioni Unite del 2022, con particolare riferimento alle notifiche presso gli enti locali e non presso il difensore costituito, sancivano il seguente principio di diritto: "La notifica, effettuata dal contribuente direttamente tramite il servizio postale, ai sensi dell'art. 16, c. 3, D.Lgs. n. 546/1992, della sentenza di primo grado all'ente locale non presso la sede principale indicata negli atti difensivi, ma presso altro ufficio comunale diversamente ubicato, che abbia emesso (o non abbia adottato) l'atto oggetto del contenzioso, è valida e, quindi, idonea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2, e 51, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 546/1992, a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare".

Interessante è anche il ragionamento posto alla base del suddetto principio dalle Sezioni unite, secondo cui “l'atto del privato che venga indirizzato all'organo esattamente individuato, benché privo di competenza per esigenze organizzative specifiche ad esso, produce gli effetti che la legge gli riconnette, essendo onere dell'ufficio curarne la trasmissione a quello competente”. Tale scelta è coerente con il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, espressione del principio di eguaglianza dinanzi alla legge (art. 3 Cost.) ed elemento essenziale dello Stato di diritto immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico, per come precisato in materia tributaria dall'art. 10 L. 212/2000 (in tal senso si è espressa la sentenza Cass., 10 dicembre 2002, n. 17576). Inoltre, il menzionato indirizzo giurisprudenziale ha fatto leva sul principio, vivificato dalle fonti sovranazionali, di effettività della tutela giurisdizionale, che richiede di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità dei rimedi giurisdizionali, nonché, infine, sul carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato.

In sostanza, la prevalenza del dato sostanziale (efficacia della notifica certamente conosciuta dall'ente impositore), rispetto al dato formalistico, legata al “patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull'Unione europea, art. 6 CEDU)”, deve fungere da “guida orientativa per l'interprete che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all'accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali".

Ne consegue che la notifica effettuata via PEC all'Ente impositore da parte dei contribuenti e non alla PEC del difensore deve ritenersi idonea al decorso del termine breve per l'impugnazione della sentenza, in un'ottica di semplificazione dei rapporti tra il polo pubblico e il contribuente, ma anche in termini di efficienza dell'organizzazione amministrativa.