Il conflitto di interesse degli amministratori e il contratto con se stesso nelle operazioni intercompany21 Maggio 2024
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Nell’ambito delle operazioni intercompany può accadere che i medesimi individui siano rappresentanti legali delle diverse società che stipulano un contratto o che all’interno dei consigli di amministrazione delle società coinvolte in un’operazione vi siano amministratori comuni. Risulta possibile evitare le censure previste in caso di conflitto di interessi degli amministratori con misure che garantiscano il valido compimento delle funzioni amministrative. Il caso Il Codice Civile (art. 1394 c.c.) disciplina la fattispecie di contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato. Inoltre, l'art. 1395 c.c., regola la fattispecie di contratto concluso dal rappresentante con se stesso, in qualità di controparte sostanziale del rappresentato, o concluso da un soggetto in rappresentanza delle parti contrapposte. La disciplina dettata dagli artt. 1394 e 1395 c.c. va poi argomentata alla luce della normativa codicistica in materia societaria in tema di conflitto di interessi degli amministratori e, nello specifico, con il dettato dell'art. 2391 c.c. con riferimento alle S.p.A., e con quello dell'art. 2475-ter c.c. con riferimento alle S.r.l. Ebbene, nell'ambito delle operazioni intercompany, non solo straordinarie, sovente accade:
Pertanto, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dal codice civile in caso di conflitto di interessi degli amministratori (i.e. l'annullabilit... Contenuto riservato agli abbonati. |