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Cessione di rottami: regime speciale IVA e applicazione del reverse charge

12 Giugno 2024 |

Lo speciale regime IVA relativo alle cessioni di rottami (nonché ad alcuni semilavorati e a qualche prestazione di servizi ad essi collegate) è compiutamente regolamentato dall’articolo 74, c. 7 e 8, del Decreto IVA. Illustriamo le modalità di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile nel caso di acquisto o cessione di rottami, cascami e semilavorati ferrosi tra soggetti passivi Iva nel territorio nazionale.

Inquadramento normativo e la sua evoluzione

L'art. 74 DPR 633/72 prevede una particolare disciplina per il settore del commercio dei rottami, riconducendone le cessioni, dal prima applicabile regime di sospensione dell'imposta, in quello delle operazioni imponibili, nonché disponendone la soggezione al meccanismo dell'inversione contabile della fatturazione (così detto reverse charge) che, come noto, individua nel cessionario il debitore dell'imposta e pone in capo al cedente l'obbligo di fatturazione senza addebito della stessa, con conseguente obbligo, in capo al cessionario, di integrare la fattura ricevuta con l'ammontare dell'IVA. Il precedente regime, invece, disponeva, per il settore una diversa disciplina dei regimi impositivi e dei relativi adempimenti contabili in relazione ai seguenti elementi:

  1. oggetto delle cessioni: essendo i materiali ferrosi e gli altri materiali di recupero tenuti distinti dai materiali non ferrosi;
  2. soggetti coinvolti: i raccoglitori e rivenditori con sede fissa che avevano come oggetto dell'attività propria d'impresa le cessioni di rottami e altri materiali di recupero erano distinti da quelli non dotati di sede fissa e dalle imprese che ese...

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