Dottrina / Riviste

Collegio sindacale: responsabilità proporzionata al compenso

18 Maggio 2026 |

Il tema della responsabilità civile dei sindaci costituisce da sempre uno dei punti più sensibili della governance delle società di capitali.

La legge 35/2025 è intervenuta sostituendo il precedente regime di responsabilità solidale dei sindaci con un sistema di responsabilità limitata proporzionata al compenso annuo.

Il collegio sindacale nelle S.p.A.

Il collegio sindacale rappresenta l'organo di controllo delle società per azioni con il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adottato dalla società, nonché sul coordinamento delle relative funzioni.

Ai fini del presente contributo, si tratterà del Collegio Sindacale nelle società per azioni, fermo restando che le considerazioni qui espresse sono da intendersi estese anche agli organi di controllo delle altre tipologie di società di capitali.

Ai sensi dell'art. 2397 c.c., il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, e due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle società per azioni dall'art. 2396-quinquies c.c. è stato recentemente ampliato per effetto dell’intervento riformatore di cui al D.Lg...

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