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Affitto di ramo d'azienda: chi paga il TFR maturato dai dipendenti?

24 Giugno 2024 |
Il lavoratore che fa valere la garanzia del Fondo fa valere un diritto discendente dal rapporto con l'INPS, distinto e autonomo dal rapporto con il datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale, l'unico a essere accertato in sede concorsuale con la condanna al pagamento del TFR. A ribadirlo è la Cassazione con ordinanza 17 giugno 2024 n. 16740.

Nel caso in esame, a seguito della concessione in affitto del ramo d'azienda presso cui prestavano attività, due lavoratori venivano ceduti ad un'altra azienda (affittuaria). Nel verbale di accordo, sottoscritto nel 2013 all'esito della procedura di consultazione sindacale ex art. 47 della Legge 428/1990, veniva previsto che il trattamento di fine rapporto (c.d. TFR) maturato presso l'affittante sarebbe rimasto in capo ad essa, senza obbligo di solidarietà dell'affittuaria. L'affittante poi era fallita ed i due lavoratori avevano ottenuto l'ammissione al passivo fallimentare del loro credito per TFR.

In appello, i due lavoratori, in riforma della sentenza di primo grado, avevano ottenuto la condanna dell'INPS, tramite il Fondo di Garanzia, al pagamento nei loro confronti del TFR maturato presso l'affittante, stante il suo sopravvenuto fallimento e l'ammissione al passivo del loro credito.

L'INPS ricorreva in cassazione avverso la decisione formulata dai giudici di merito, affidandosi ad un unico motivo.

Nello specifico, l'Istituto deduceva la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 47, comma 5, della Legge 428/1990 e 2112 c.c., anche con riferimento al...

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