Dottrina / Orientamenti notarili

Società di persone: nessun obbligo di aggiornamento dei patti sociali

24 Giugno 2024 |

Data l’assenza di una specifica disposizione, il Comitato interregionale dei consigli notarili delle Tre Venezie (Massima O.A. 9 settembre 2014) ritiene che le modifiche dei patti sociali delle società di persone, possano essere ritualmente adottate senza alcuna necessità di dover aggiornare le singole clausole divenute incompatibili.

La massima

«Il Codice civile prevede per le sole società di capitali l’obbligo di depositare nel registro delle imprese il testo integrale dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata ogniqualvolta sia deliberata una sua modifica (art. 2436, ultimo comma, c.c.).

L’assenza di un’analoga disposizione per le società di persone porta a ritenere che le modifiche dei patti sociali delle medesime siano ritualmente adottate senza alcuna necessità di aggiornare le singole clausole divenute incompatibili.

Tali modifiche, una volta ritualmente iscritte, sono comunque opponibili ai terzi anche per le eventuali parti che dovessero contrastare con precedenti versioni dei patti sociali non formalmente aggiornate.

Così, ad esempio, l’iscrizione del recesso di un socio avvenuta unilateralmente per atto pubblico o scrittura privata autenticata (vedi orientamento O.A.8) rende opponibile ai terzi la sua uscita dalla compagine sociale sotto tutti i profili (partecipazione agli utili, poteri di amministrazione e rappresentanza, fallibilità), anche se non è accompagnata da alcuna riformulazione delle clausole dei patti sociali in cui è contenuto il suo nominativo».

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona