Il regime di esenzione da IVA per la cessione di fabbricati strumentali04 Giugno 2024
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Il settore delle compravendite immobiliari è da sempre caratterizzato da molteplici peculiarità. Basti pensare che, al ricorrere di determinate caratteristiche, tali operazioni possono essere soggette al regime di esenzione o di imponibilità a seconda dei casi. Tali specificità sono strettamente correlate alla tipologia di immobile oggetto di vendita e dalla possibile opzione per l’imponibilità IVA in capo al cedente. Inquadramento normativo L'art. 10 c. 1 lett. n 8-ter DPR 633/72 stabilisce che la cessione di fabbricati strumentali sia assoggettato in via generale al regime di esenzione da IVA. Questo salvo specifiche ipotesi nelle quali l'operazione è assoggettata ad IVA in via obbligatoria (impresa costruttrice o ristrutturatrice nei cinque anni), o facoltativa, su opzione (se l'impresa costruttrice o ristrutturatrice cede oltre i cinque anni). In ogni caso rimane ferma la possibilità, per l'impresa cedente, di optare comunque per l'applicazione dell'IVA. La cessione di fabbricati strumentali è disciplinata, ai fini delle imposte indirette, dall'art. 10 c. 1 nn. 8), 8-bis) e 8-ter) Decreto IVA. Tale disposizione stabilisce una generale possibilità di applicazione dell'IVA, la quale evita per il cedente l'indetraibilità dell'imposta sugli acquisti che discende dal regime di esenzione (pro-rata IVA). La definizione di immobile strumentale Sono considerati fabbricati strumentali per natura gli immobili appartenenti alle categorie catastali B, C, D, E, A/10. In sostanza, sono strumentali per natura gli immobili che, per le loro caratteristiche, non possono ess... Contenuto riservato agli abbonati. |