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Operazioni triangolari IVA: focus agli aspetti sanzionatori

26 Luglio 2024 |

Le operazioni triangolari, interne o unionali, si verificano quando vi sono due cessioni successive con tre operatori, di cui almeno uno sito al di fuori del territorio nazionale, cessioni, peraltro oggetto, di un solo trasporto. Gli aspetti sanzionatori, da calibrare case by case in base alla violazione commessa, hanno però un tratto in comune per quanto concerne l’irregolare presentazione dei modelli Intrastat.

 

Un'operazione triangolare può godere di una disciplina derogatoria alla regola, di cui all'art. 2 par. 1 lett. b) Dir. IVA, secondo la quale sono assoggettati a IVA gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso sul territorio di uno Stato membro (C.Giust. UE 19 aprile 2018 C‑580/16, Firma Hans Bühler). Tale disciplina derogatoria consiste, da un lato, nell'esentare l'acquisto intracomunitario effettuato dall'acquirente intermedio, identificato ai fini dell'IVA nel secondo Stato membro e, dall'altro, nel trasferire la tassazione di tale acquisto a livello dell'acquirente finale, stabilito e identificato ai fini dell'IVA nel terzo Stato membro, identificazione ai fini dell'IVA dal cui obbligo è dispensato l'acquirente intermedio in quest'ultimo Stato membro. Detta disciplina risulta dalla combinazione tra la regola prevista all'art. 40 Dir. 2006/112/CE, e la deroga che deriva dall'art. 42 di quest'ultima. Va ricordato come l'acquirente finale non è validamente designato come debitore dell'imposta qualora la fattura emessa dall'acquirente intermedio non contenga la dicitura «inversione contabile», la cui omissione non potrà essere successivamente rettificata mediante l'aggiunta di un'indicazione la quale precisi che tale fattura riguarda un'operazione triangolare e che il debito d'imposta è trasferito al destinatario della cessione (C. Giust. UE 8 dicembre 2022 C- 247/21, Luxury Trust).

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